Lo Statuto della Consociazione Fratres

TITOLO I

NORME GENERALI

  1. È costituita l’Associazione denominata “Consociazione Regionale dei Gruppi Donatori Sangue FRATRES delle Misericordie d’Italia – Campania ODV” con sede nel Comune di Montefalcione (AV), diocesi di Benevento (di seguito per brevità semplicemente “Regionale Fratres Campania ODV” come riportato dal decreto RUNTS)

1.1.I limiti territoriali operativi sono nella Regione Campania.

  1. Il Regionale Fratres Campania ODV è parte del Movimento Fratres e ne riconosce e ne applica i principi, le finalità e i valori fondativi aderendo alla “Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d’Italia ODV”, operando in armonia con le linee programmatiche della stessa riconosciuta quale sua articolazione regionale ed autorizzata ad utilizzare la denominazione FRATRES.
  2. Per effetto del riconoscimento da parte della Consociazione Nazionale, l’Associazione potrà collaborare con altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento Fratres. Il Regionale Fratres Campania ODV, in armonia con quanto indicato dalla Consociazione Nazionale può aderire a reti associative, ai sensi del Codice del terzo settore.
  3. Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell’Associazione, la sua partecipazione alla Consociazione Nazionale implica per tutti gli iscritti la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei donatori di sangue Fratres rappresentata dalla Consociazione.
  1. Il Regionale Fratres Campania ODV è composta dai Gruppi “Fratres” donatori di sangue, organi e di sangue midollare ad essa aderenti rappresentati dai suoi Legali Rappresentanti.
  2. Il Regionale Fratres Campania ODV delibera sulla domanda di affiliazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte. Il Regionale Fratres Campania successivamente inoltra giusta delibera a consociazione nazionale per gli adempimenti consequenziali. L’iscrizione al Regionale Fratres Campania ODV, una volta avuta l’affiliazione dalla Consociazione, la stessa trasmessa al Regionale Fratres Campania ODV, previa sottoscrizione di apposito modello di iscrizione, predisposto dal Regionale Fratres Campania ODV, il Consiglio di amministrazione Regionale è chiamato ad approvare e convalidare; lo stesso verrà opportunamente registrato nel libro dei soci Regionale Fratres Campania ODV.
  3. Il Consiglio di amministrazione Regionale deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla al Gruppo richiedente e data comunicazione a Consociazione, di cui al comma precedente.
  4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, sentito il parere scritto del Referente Provinciale di competenza, motiva il diniego al Gruppo richiedente che può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea regionale, che delibera in via definitiva, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.
  5. L’Associazione non risponde delle eventuali inadempienze amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte degli associati.
  6.  
  1. Il Regionale Fratres Campania ODV è organizzazione di volontariato (OdV) ai sensi del Codice del terzo settore, avente per scopo la mobilitazione dei cittadini nel campo della donazione anonima, gratuita, periodica e responsabile del sangue, degli organi e del sangue midollare; è fondata sui principi cristiani e si ispira alla solidarietà umana ed alla carità cristiana.
  2. Il Regionale Fratres Campania ODV ha strutture ed organizzazione democratiche; le cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuite sono le prestazioni fornite dagli associati.
  3. Il Regionale Fratres Campania ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti e alle condizioni previsti dalle leggi e necessari al suo regolare funzionamento ovvero per il compimento di attività qualificate e specializzate.
  4. Il Regionale Fratres Campania ODV non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  5.  
  1. Il Regionale Fratres Campania ODV è costituito quale organizzazione di volontariato ai sensi del Codice del terzo settore (d.lgs. 117/17). Correttamente l’art. 3 stabilisce che il Regionale Fratres Campania ODV “persegue in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dall’azione volontaria delle persone aderenti agli enti associati”.
  1. Lo stemma del Regionale Fratres Campania ODV ha carattere nazionale ed è comune a tutti i Gruppi Fratres ed articolazioni operanti sul territorio italiano nei modelli approvati dalla Consociazione Nazionale e dalla stessa tutelata a norma di legge unitamente alla denominazione FRATRES”.

    Il pittogramma è rappresentato da un cuore ed una goccia di sangue, entrambi di colore rosso, pantone warm red, su fondo bianco al quale il Regionale Fratres Campania ODV potrà aggiungere soltanto la personalizzazione coordinata.

    Il gonfalone del Regionale Fratres Campania ODV è conforme a quello approvato dalla Consociazione Nazionale.

    L’uso dello stemma, in ciascuno dei modelli approvati, del gonfalone e dei loghi rappresentanti il Movimento FRATRES sono concessi esclusivamente nei termini e nei limiti previsti dal Regolamento per l’Immagine Coordinata Nazionale emanato dalla Consociazione Nazionale.

1. Costituisce scopo primario del Regionale Fratres Campania ODV la diffusione di una adeguata coscienza alla donazione del sangue, nonché la promozione di iniziative funzionali a propagandare l’alto valore sociale della donazione degli organi e del sangue midollare sul territorio regionale.
2. Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma, Regionale Fratres Campania ODV a livello regionale:
a) persegue la promozione integrale dell’uomo, ispirandosi alla concezione cristiana della vita;
b) promuove lo sviluppo di una cultura della donazione del sangue e dei suoi componenti nonché della cultura della solidarietà sociale e della fraternità, che ne costituisce il necessario fondamento;
c) sostiene la donazione del Sangue e degli Organi, volontaria, gratuita, anonima, responsabile e periodica;
d) opera per la tutela della salute dei donatori e dei riceventi;
e) concorre, nell’ambito delle norme che disciplinano le attività trasfusionali, al raggiungimento dell’autosufficienza in campo regionale per il soddisfacimento del bisogno di sangue intero, di emocomponenti e di emoderivati;
f) favorisce, con idonee iniziative, l’incremento della presenza dei Gruppi su tutto il territorio regionale in accordo con la Consociazione nazionale;
g) sviluppa un’azione permanente a tutti i livelli della vita sociale, specialmente nel mondo giovanile e studentesco, per la diffusione dell’educazione sanitaria e per la formazione della cultura del dono con riferimento alla ispirazione ed alla logica del Vangelo;
h) tiene opportuni collegamenti con le altre associazioni di donatori di pari livello e con le Istituzioni regionali, al fine di coordinare le iniziative di raccolta del sangue, di migliorare le attività delle strutture trasfusionali pubbliche e di proporre novità normative ed organizzative all’ente Regione;
i) segue il progresso e l’aggiornamento scientifico nel campo trasfusionale, contribuendo ad uno sviluppo più intenso della ricerca e della utilizzazione del sangue e dei suoi derivati e favorendo il buon uso del sangue;
j) diffonde a livello regionale anche la donazione degli organi e del sangue midollare, affinché ciascuno si senta concretamente disponibile verso i propri fratelli.

3. Pertanto ai sensi di quanto contenuto nel Codice del terzo settore in tema di attività di interesse generale l’Associazione svolge sul territorio regionale le seguenti attività:
a) prestazioni sanitarie connesse alla donazione e alla raccolta del sangue e dei suoi componenti anche attraverso la gestione di strutture sanitarie fisse e mobili a ciò destinate;
b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa dirette a sviluppare la cultura del dono e dell’azione volontaria anche attraverso specifiche modalità organizzative dirette a realizzare formazione e/o aggiornamento professionale degli operatori del sistema organizzato per la donazione e raccolta del sangue;
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale connessa alle finalità associative generali;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, attività idonee alla prevenzione del donatore e dei cittadini con progetti a doc;
e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso per i propri associati e i loro aderenti;
f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei donatori anche ai fini della promozione delle pari opportunità;
g) promozione della legalità anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
h) collaborazione con le iniziative promosse dalla Consociazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d’Italia.
4. Il Regionale Fratres Campania ODV può esercitare, inoltre attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti dalla Legge. L’individuazione di tali attività è operata dal Consiglio di amministrazione Regionale secondo le indicazioni Assembleari.

In relazione al carattere cristiano inerente alla propria vita associativa e a quella dei singoli associati, l’Associazione – anche attraverso il suo assistente spirituale – mantiene rapporti sostanziali e di riferimento con l’autorità ecclesiastica e con l’assistente spirituale nazionale Fratres.

 

I mezzi finanziari di Regionale Fratres Campania ODV sono costituiti dalle quote associative dei Gruppi nella misura deliberata annualmente dall’Assemblea coerentemente con gli indirizzi assunti dalla Consociazione Nazionale Fratres; dai contributi di enti, associazioni, istituzioni, sodalizi e benefattori; da lasciti e donazioni; dalle altre entrate derivanti da attività diverse di cui al quarto comma dell’art. 6.

Regionale Fratres Campania ODV può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il patrimonio Regionale Fratres Campania ODV è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie dirette al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate del Regionale Fratres Campania ODV, che sono amministrativamente distinte da quelle dei singoli associati, sono costituite da:

a) contributi e rimborsi previsti da disposizioni statali e/o regionali, nonché entrate derivanti da rapporti convenzionali;

b) contributi di enti, istituzioni, sodalizi e benefattori;

c) proventi derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del presente statuto;

d) contributi di privati, lasciti e donazioni;

e) eventuali provvidenze previste da leggi, atti amministrativi e/o progetti speciali per il perseguimento delle finalità istituzionali;

f) raccolte fondi;

g) altre entrate da attività diverse.

 

. L’esercizio sociale inizia l’uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno si delibera in ordine al bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso.

Regionale Fratres Campania ODV provvede alla redazione del bilancio sociale secondo i parametri previsti dal Codice del terzo settore. L’Assemblea può deliberare la redazione del bilancio sociale anche in caso di non raggiungimento di tali limiti.

I bilancio di cui al punto 2 è depositato in copia nella sede del Regionale Fratres Campania ODV unitamente alle relazioni annesse, durante i trenta giorni che precedono la relativa assemblea e finché sia approvato; gli associati possono prenderne visione. Lo stesso avviene per il bilancio sociale di cui al punto 3 se redatto, valgono le stesse norne di cui al punto 2, 4 e 5.

Il Regionale Fratres Campania ODV provvede al deposito e alla pubblicazione del bilancio di cui al punto 2 e degli altri documenti amministrativi e rendicontativi in formato cartaceo e/o digitale in ottemperanza alle previsioni normative vigenti.

L’associazione tiene i seguenti libri:

a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione Regionale;

b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività anche in modo occasionale tenuto a cura del Segretario Regionale;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea regionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione Regionale;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione Regionale, tenuto a cura dello stesso organo;

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo regionale di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo regionale di conciliazione, tenuto a cura dello stesso organo.

TITOLO II

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati godono di tutti i diritti del Regionale Fratres Campania ODV, usufruiscono dei servizi messi a loro a disposizione; sia per gli associati che per i Gruppi tali servizi o prestazioni non costituiscono l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5 (del Codice 117/2017)”, partecipano alle Assemblee e sono i soli ad avere in tale sede diritto di voto attraverso il proprio Legale Rappresentante del Gruppo di appartenenza.

Gli associati hanno diritto di consultare i libri associativi previa istanza scritta al Presidente Regionale contenente gli estremi degli atti oggetto d’esame. Le modalità operative sono stabilite dal Consiglio di amministrazione Regionale con apposito regolamento.

Gli associati sono obbligati all’osservanza e al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

TITOLO III

ORGANI ED ORGANISMI STRUTTURE ORGANIZZATE

Sono organi del Regionale Fratres Campania ODV:

a) l’Assemblea regionale;

b) il Consiglio di amministrazione Regionale;

c) il Presidente Regionale;

d) l’organo regionale di controllo;

e) Il Referente Provinciale (di cui i confini sono delimitati dal territorio;

f) l’organo regionale di conciliazione.

Sono organismi del Regionale Fratres Campania ODV:

a) l’Amministratore Regionale;

b) l’assistente spirituale regionale;

c) il consulente sanitario regionale;

d) il Segretario Regionale;

e) la consulta regionale Giovani Fratres.

CAPO I - ORGANI

L’ASSEMBLEA REGIONALE

  1. l’Assemblea regionale è l’organo d’indirizzo del Regionale Fratres Campania ODV ed è composta dai legali rappresentanti dei gruppi affiliati.
  2. I componenti del Consiglio di amministrazione Regionale, dell’organo di controllo, dei Referenti provinciali, l’organo regionale di conciliazione, l’assistente spirituale regionale, il consulente sanitario regionale, il Coordinatore della Consulta Regionale Giovani Fratres hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza dell’Assemblea, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo comma.

 

3 componenti dell’Assemblea regionale aventi diritto di voto deliberativo possono delegare la loro funzione ad un componente del Consiglio Direttivo del gruppo rappresentato o, in via subordinata, al Rappresentante Legale di altro gruppo purché avente sede nella medesima provincia di riferimento. Ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

1. L’Assemblea regionale si riunisce ordinariamente entro il 30 Aprile di ogni anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo–dell’esercizio trascorso e se redatto, il bilancio sociale;
si riunisce, altresì, ogni quattro anni per il rinnovo degli organi.
2. L’Assemblea regionale è altresì convocata con indicazione degli argomenti da trattare:
a) in ogni tempo su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione Regionale.
b) su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei suoi componenti.
c) quando l’organo regionale di conciliazione o l’organo regionale di controllo, se presente, per gravi e motivate ragioni, da comunicare per scritto, ne richiedano all’unanimità la convocazione al consiglio di Amministrazione Regionale;
d) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Consociazione Nazionale per problemi inerenti il Regionale Fratres Campania ODV o per iniziative di carattere generale;
3. L’Assemblea regionale si riunisce di norma nel luogo prescelto dal Consiglio di amministrazione Regionale.
4. L’Assemblea regionale è convocata dal Presidente Regionale mediante avviso scritto anche in formato digitale contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare;
l’avviso deve essere trasmesso ad un indirizzo postale o digitale certo, precedentemente comunicato dagli aventi diritto di partecipazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di spedizione postale cartacea l’avviso è spedito all’ultima sede comunicata del soggetto giuridico rappresentato.
5. Nello stesso avviso è fissata anche per il medesimo giorno, purché almeno un’ora dopo rispetto all’orario previsto per la prima convocazione, l’adunanza in seconda convocazione, nel caso in cui la prima andasse deserta.
6. Per le finalità della norma, favorire la massima partecipazione degli associati alle Assemblee, visto l’attuale comma 4 dell’articolo 24 del D.lgs. 117/2017 si prevede l’intervento all’Assemblea ed ai consigli di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

7. Nel caso dell’impossibilità di collegamento audio-video si rimanda all’art. 16 comma 3.

 

  1. Le riunioni dell’Assemblea regionale sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei componenti di cui al precedente articolo 14, primo comma; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un quarto dei componenti con voto deliberativo.
  2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è subordinata per legge o per statuto al voto favorevole di un quorum speciale.
  3. Nel caso dell’impossibilità di collegamento audio-video sia presente fin dall’inizio della riunione, e appaia manifesta l’impossibilità di risolvere il malfunzionamento tecnico in tempi congrui, l’Assemblea non può costituirsi ed è opportuno procedere alla sua riconvocazione per deliberare validamente sui punti all’ordine del giorno, a meno che non si tratti di Assemblea di prima convocazione e nell’avviso sia indicato il giorno della seconda convocazione. In tal caso non sarà necessaria la riconvocazione e l’Assemblea potrà avere luogo nella data di seconda convocazione.

L’Assemblea regionale:

a) elegge il Consiglio di amministrazione Regionale, l’organo regionale di controllo e l’organo regionale di conciliazione;

b) revoca gli organi di cui alla precedente lettera a), o singoli componenti degli stessi;

c) delibera in ordine al bilancio consuntivo e se redatto il bilancio sociale;

d) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico anche in armonia con le linee della Consociazione nazionale;

e) delibera sulle modificazioni allo statuto;

g) delibera sulle materie di cui al successivo titolo V;

h) approva finanziamenti straordinari a qualsiasi titolo richiesti;

i) approva impegni economici pluriennali;

j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

k) delibera sulla esclusione degli associati ai sensi. dell’art. 47.

l) esercita ogni altra funzione attribuitale dalla legge o dallo statuto.

 

1. Le deliberazioni dell’Assemblea regionale sono adottate a maggioranza di voti espressi.
2. Le delibere sono approvate dall’Assemblea con la presenza non inferiore alla metà più uno degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 16
2.1 Della delibera della modifica dello Statuto si dà comunicazione a Consociazione Nazionale.
3. Le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto, allo scioglimento ed alla devoluzione dei beni sono adottate con la maggioranza del 3/4 prevista dall’articolo 21, terzo comma, del Codice civile.

1. Almeno un’ora prima di quella stabilita per l’Assemblea regionale in prima convocazione si insedia la commissione verifica poteri, composta da tre membri, nominati dal Consiglio di amministrazione Regionale tra gli associati ai Gruppi aderenti.
2. I membri della commissione verifica poteri non possono far parte delle liste dei candidati per l’elezione degli organi associativi.
3. A cura del Consiglio di amministrazione Regionale vengono predisposti gli atti e quant’altro necessario al funzionamento della commissione verifica poteri.
4. La commissione verifica poteri:
a) nomina fra i suoi componenti il presidente ed il segretario;
b) accerta l’identità dei rappresentanti degli aventi diritto al voto e il titolo di partecipazione all’Assemblea;
c) accerta la regolarità delle deleghe;
d) consegna la scheda per l’espressione del voto.
5. Delle operazioni compiute dalla commissione verifica poteri viene redatto apposito verbale, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, viene depositato agli atti del Regionale Fratres Campania ODV.
6. Nel caso di Assemblea elettiva, la commissione verifica poteri deve essere nominata almeno quattro mesi prima della data stabilita per tale riunione.
7. Prima di ogni espressione di voto ciascun componente l’Assemblea regionale ha diritto di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale, accertato dal presidente dell’Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione regionale

  1. a) Il Consiglio di amministrazione regionale è l’organo operativo dell’Associazione.
    b) Il Consiglio di amministrazione regionale è composto da un numero di sette membri, eletti dall’Assemblea tra gli associati ai gruppi aderenti.
    c) Il numero dei membri, diversamente, può essere fissato dall’Assemblea che precede quella elettiva e deve soddisfare i seguenti requisiti,

    I. purché dispari e non inferiori a cinque,


    2. Il Consiglio di amministrazione regionale elegge nel proprio seno il Presidente Regionale, il vicepresidente, l’Amministratore Regionale e il Segretario Regionale al quale compete la redazione dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione regionale e congiuntamente al Presidente Regionale li sottoscrive.
    3. L’assistente spirituale regionale ed il consulente sanitario regionale sono invitati con diritto di voto consultivo alle riunioni del Regionale Fratres Campania ODV che trattano questioni inerenti le rispettive competenze individuate in analogia con quelle degli omologhi organismi nazionali.
    4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione regionale viene invitato il coordinatore della Consulta regionale Giovani Fratres Campania, nominato secondo le modalità contenute nel regolamento della Consulta nazionale Giovani Fratres.
    Il coordinatore della Consulta regionale Giovani Fratres Campania non è membro del Consiglio di amministrazione regionale e ha voto consultivo su tutte le questioni di competenza della Consulta stessa.
    5. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione regionale partecipa il Referente provinciale con diritto di voto attivo sulle questioni ricadenti e inerenti per la propria provincia.

1. Il Consiglio di amministrazione regionale si riunisce ogni anno entro il 31 marzo per deliberare il bilancio consuntivo o il rendiconto di cassa, di esercizio e sociale se attinente, al fine di sottoporli all’approvazione dell’Assemblea regionale.
Il Consiglio di amministrazione regionale provvede ad annotare in calce al bilancio consuntivo, o in una nota integrativa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al quarto comma dell’art. 6 del presente Statuto.

2. Il Consiglio di amministrazione regionale si riunisce altresì in ogni tempo su convocazione scritta del Presidente Regionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, la richiesta deve indicare gli argomenti da trattare.
3. Il Presidente Regionale spedisce l’avviso di convocazione scritta agli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione;
3.1 la trasmissione è effettuata al domicilio indicato dai singoli aventi diritto mediante lettera raccomandata o tramite altro idoneo mezzo postale o telematico, purché sia attestata la data di invio.
4. In caso di urgenza il termine di cui al comma precedente è ridotto a tre giorni e la convocazione è effettuata tramite comunicazione digitale al recapito preventivamente depositato dai consiglieri.
5. Il Consiglio di amministrazione regionale si riunisce presso la sede sociale o eccezionalmente in altra sede indicata dal Presidente Regionale.
6. L’avviso di convocazione deve contenere: indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione regionale sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è
subordinata per legge o per statuto al voto favorevole di un quorum speciale.

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione regionale sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità è subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

1. I membri che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dal loro ufficio nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento di esecuzione dello statuto;
la pronuncia di decadenza è adottata dal Consiglio di amministrazione regionale a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere regionale, subentra chi ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro da lui surrogato.
3. Le surrogazioni di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio di amministrazione regionale e hanno effetto immediato.
4. In caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni per oltre la metà dei consiglieri complessivamente eletti, il Consiglio di amministrazione regionale è sciolto e rinnovato dall’Assemblea regionale nella sua prima riunione utile.

1. Il Consiglio di amministrazione regionale:
a) elegge, fra i suoi componenti, il Presidente Regionale, il Vicepresidente Regionale, il Segretario Regionale e l’Amministratore Regionale.
b) propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell’assistente spirituale regionale;
c) nomina il consulente sanitario regionale;
d) nomina la commissione verifica poteri;
e) nomina la commissione elettorale;
f) delibera in ordine alla pianta organica ed allo stato giuridico ed economico del personale dipendente;
g) adotta il bilancio consuntivo da sottoporre all’esame dell’Assemblea regionale;
h) adotta, se redatto, il bilancio sociale da sottoporre all’esame dell’Assemblea regionale;
i) delibera in ordine alla convocazione dell’Assemblea regionale;
k) assume ogni provvedimento di carattere generale inerente alla vita e l’attività dell’Associazione;
l) approva progetti di formazione, informazione e comunicazione interni ed esterni all’Associazione;
m) approva i regolamenti di amministrazione e di funzionamento; dandone anche comunicazione a Consociazione Nazionale, in armonia con le linee operative della stessa;
n) nomina i delegati dell’Associazione determinandone le competenze e istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina dei componenti;
o) cura gli interessi dell’Associazione, in ogni caso con facoltà di conciliare, di transigere e di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative e di resistervi in ogni stato e grado di giurisdizione, pure per giudizi di revocazione e di cassazione;
p) ratifica sulle domande di ammissione dei nuovi affiliati;
q) cura la gestione amministrativa ordinaria dell’Associazione;
r) cura i rapporti con i gruppi attraverso i Referenti Provinciali, promuove consultazioni ed incontri per l’aggiornamento sulle disposizioni normative e in ordine alle attività a carattere regionale. Al Referente Provinciale, di cui alla successiva art 44, possono essere delegati compiti specifici non contenuti, su proposta del Presidente Regionale.
s) raccoglie e trasmette a Fratres Nazionale, attraverso piattaforma Software Information Fratres (SIF) la rilevazione dei dati statistici annuali dei Gruppi ricadenti nella Regione di competenza;
t) mantiene rapporti con le autorità e con le altre Istituzioni ed organizzazioni a livello regionale nel rispetto delle linee programmatiche concordando manifestazioni ed iniziative;
u) segue gli aspetti tecnici relativi alla legislazione regionale in materia di salute e di volontariato;
v) compie tutti gli atti di amministrazione e/o gestione che non rientrino nelle competenze di altri organi dell’Associazione ed esercita ogni altra funzione, nel rispetto delle leggi vigenti, dallo statuto, dai regolamenti e da altri atti amministrativi.

IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Al Presidente Regionale spettano la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione “Regionale Fratres Campania ODV” sia di fronte a terzi che in giudizio.
2. Il Presidente Regionale:
a) convoca l’Assemblea e il Consiglio di amministrazione Regionale;
b) presiede il Consiglio di amministrazione Regionale;
c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, assumendo provvedimenti che si rendono necessari;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da altri atti normativi.
3. Il Presidente Regionale è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente Regionale.
4. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente Regionale e del Vicepresidente Regionale, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere regionale più anziano di età.

1. Il Presidente Regionale resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente Regionale.
2. Le dimissioni del Presidente Regionale sono dirette al Vicepresidente Regionale, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all’atto della ricezione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione digitale avente valore di legge equivalente.
3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente Regionale le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente Regionale.
4. Entro dieci giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, il Vicepresidente Regionale convoca il Consiglio di amministrazione regionale per l’adozione del provvedimento di nomina del nuovo Presidente Regionale.

ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

1. Fratres Campania nomina un organo regionale di controllo al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge; può comunque nominare tale organo anche in caso di non raggiungimento di detti requisiti.
2. L’organo regionale di controllo può essere collegiale o monocratico. Nel primo caso esso è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Regionale. Nel secondo caso è nominato dall’Assemblea Regionale su proposta del Consiglio di amministrazione regionale.
3. In deroga al terzo comma dell’art. 3, nei limiti previsti dalla legge, i componenti dell’organo regionale di controllo possono essere retribuiti. La retribuzione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione Regionale.
4. In deroga al secondo comma dell’art. 32, chi è componente dell’Organo regionale di controllo può anche non essere iscritto a nessuno dei Gruppi associati.
5. Il Presidente Regionale indice e presiede la riunione di insediamento dell’organo regionale di controllo entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; in caso di composizione collegiale, nel corso della riunione l’organo elegge fra i suoi membri il Presidente.

1. L’organo regionale di controllo del Regionale Fratres Campania ODV vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo regionale di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
2. L’organo regionale di controllo del Regionale Fratres Campania ODV esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che, se redatto, il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo regionale di controllo.
3. I componenti dell’organo regionale del Regionale Fratres Campania ODV di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio di amministrazione regionale notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Se l’organo regionale di controllo del Regionale Fratres Campania ODV non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, il Regionale Fratres Campania ODV nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ORGANO REGIONALE DI CONCILIAZIONE

1. L’organo regionale di conciliazione del Regionale Fratres Campania ODV è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea regionale.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione regionale indice e presiede la riunione di insediamento dell’organo entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; nel corso della riunione l’organo elegge, fra i membri effettivi, il proprio presidente.

1. L’organo regionale di conciliazione esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, l’attività di dirimere le controversie, entro il proprio territorio di competenza, tra:
a) i componenti di organi regionali e l’organo di appartenenza;
b) Gruppi e i referenti provinciali;

c) Donatori e Gruppi di appartenenza.
2. L’operatività dell’organo di conciliazione Regionale Fratres Campania ODV è stabilita dal regolamento di funzionamento redatto in analogia con quello dell’organo nazionale di conciliazione della Consociazione nazionale.
3. Le decisioni dell’organo regionale di conciliazione sono vincolanti per le parti per gli effetti sul rapporto associativo.

CAPO II

NORME GENERALI SUGLI ORGANI

1. Tutti gli organi dell’Associazione sono eletti a suffragio universale.
2. Sono eleggibili a componente degli organi dell’associazione gli iscritti ai Gruppi associati a Regionale Fratres Campania ODV, purché abbiano compiuto nel giorno fissato per la votazione, il diciottesimo anno d’età.
3. Tutti gli organi, in via ordinaria, durano in carica quattro anni e si insediano entro trenta giorni dalla proclamazione effettuata dal Presidente del seggio elettorale al termine delle operazioni di scrutinio.

  1. Le qualità di membro del Consiglio di amministrazione regionale, dell’organo regionale di controllo e dell’organo regionale di conciliazione sono incompatibili fra loro.
  2. La carica di membro dell’organo regionale di controllo e quella di membro dell’organo regionale di conciliazione sono incompatibili altresì con qualunque altra funzione o impiego all’interno o in rappresentanza dell’Associazione.
  3. La qualità di membro del Consiglio di amministrazione regionale è incompatibile con la carica di Referente Provinciale .
  4. Chi ricopre cariche politiche e/o sindacali a carattere elettivo o di nomina non è eleggibile negli Organi del Regionale Fratres Campania ODV.
  5. Non sono contemporaneamente eleggibili negli organi del Regionale Fratres Campania ODV i parenti entro il secondo grado, i coniugi e gli affini.
  6. A tutti gli organi si applicano inoltre le condizioni di decadenza ed incompatibilità di cui all’art. 2382 del Codice Civile.

1. I membri che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dal loro ufficio; la pronuncia di decadenza è adottata dal Consiglio di amministrazione regionale a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere di Amministrazione del regionale, subentra chi ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro da lui surrogato.
3. Le surrogazioni di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio di amministrazione regionale e hanno effetto immediato.
4. In caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni per oltre la metà dei consiglieri complessivamente eletti, il Consiglio di amministrazione regionale è sciolto e rinnovato dall’Assemblea Regionale nella sua prima riunione utile.

1. Al solo scopo di riferire su specifici argomenti, alle riunioni degli organi associativi possono partecipare, durante il dibattito, persone estranee agli stessi.
2. Alle riunioni degli organi associativi o – se del caso – alla trattazione di singoli argomenti in discussione, è consentita la partecipazione – in qualità di uditori – di persone estranee all’organo in questione, purché iscritte ai gruppi associati.

1. Prima del terzo mese antecedente la data di riunione dell’Assemblea Regionale per l’elezione del Consiglio di amministrazione regionale dell’organo regionale di controllo e dell’organo regionale di conciliazione, il Consiglio di amministrazione regionale nomina la commissione elettorale regionale con l’incarico di presentare le liste dei candidati.
2. La commissione elettorale regionale è composta da tre membri, fra i quali elegge il Presidente ed il Segretario.
3. I membri della commissione elettorale regionale, scelti fra gli iscritti ai Gruppi associati a Regionale Fratres Campania ODV, non possono far parte delle liste dei candidati per l’elezione degli organi associativi.
4. Per le adunanze dell’Assemblea regionale riunita in sede elettorale, la commissione elettorale regionale svolge funzioni di seggio.
5. Per il funzionamento dell’Assemblea regionale riunita in sede elettorale si applica il “Regolamento di organizzazione delle Assemblee riunite in sede elettorale” redatto in analogia con quello approvato dalla Consociazione nazionale.
6. Prima dei venti giorni antecedenti la data di riunione dell’Assemblea regionale, la commissione elettorale regionale trasmette le liste dei candidati al presidente del Consiglio di amministrazione regionale per il successivo inoltro agli associati. L’insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata dalla commissione elettorale regionale prima della suddetta trasmissione delle liste.

1. Le liste per l’elezione degli organi associativi sono predisposte dalla commissione elettorale regionale, anche sulla base delle indicazioni pervenute dagli associati, tramite ogni utile strumento e/o indicazione che la stessa commissione elettorale regionale intenda acquisire.
2. Le liste sono così composte:

a) per l’elezione del Consiglio di amministrazione regionale da almeno quattordici candidati con un componente rappresentante di ogni provincia, preferibilmente e non vincolante, dove vi siano gruppi Fratres associati;
b) per l’elezione dell’organo regionale e di controllo, se collegiale, da almeno sei candidati;
c) per l’elezione dell’organo regionale di conciliazione da almeno sei candidati.
3. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di 2 voti per l’organo regionale di controllo, se collegiale, 2 voti per l’organo regionale di conciliazione e un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Consiglio di amministrazione regionale.
4. Le liste devono indicare per ciascun candidato il Gruppo associato di appartenenza, salvo quanto previsto per l’organo regionale di controllo all’art. 32, comma secondo.
5.Per l’elezione del Referente Provinciale, dovranno pervenire almeno n.3 candidature di candidati aventi diritto e regolarmente iscritti ai Gruppi ricadenti nel territorio di competenza provinciale.
6. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
7. L’elezione avviene mediante voto libero e segreto che si esprime tracciando un segno nel riquadro indicato a fianco di ciascun nominativo.
8. Le schede, contenenti un numero di voti superiore a quello consentito per ciascuna lista, sono dichiarate nulle.

1.La proclamazione degli eletti è disposta dal Presidente della commissione elettorale regionale al termine dello scrutinio.
In caso di parità di voti viene scelto quello con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di parità sarà preferito il candidato più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.
2. Con lo stesso criterio di cui al comma precedente, la commissione elettorale regionale redige, per le surrogazioni che si rendessero necessarie durante il mandato, l’elenco dei candidati non eletti escludendo coloro che non hanno riportato alcun voto.
3. Il Presidente della commissione elettorale regionale comunica la nomina agli eletti con invito a dichiarare l’insussistenza in atto delle cause di incompatibilità e provvede alla loro convocazione per la seduta di insediamento da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione. Contestualmente provvede all’invio, per conoscenza, dell’elenco degli eletti al Presidente del Consiglio di amministrazione regionale.
4. La riunione di insediamento del Consiglio di amministrazione regionale è presieduta dal Presidente della commissione elettorale regionale fino alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione regionale.

CAPO III

ORGANISMI

1. L’Amministratore Regionale:
a) dirige e cura l’amministrazione e la contabilità;
b) raccoglie le proposte degli associati;
c) predispone il bilancio consuntivo avvalendosi degli uffici regionali e di eventuali consulenti esterni;
d) gestisce il fondo di economato di cui rende il conto al Consiglio di amministrazione regionale;
e) tiene i rapporti con gli Istituti di credito mediante emissione di ordinativi di incasso e pagamento che sottoscrive congiuntamente al Presidente regionale o suoi eventuali delegati.

1. L’assistente spirituale regionale:
a) cura che gli indirizzi generali del Regionale Fratres Campania ODV che si mantengano aderenti all’ispirazione cristiana e opera affinché si incrementi il contributo del mondo cristiano alla donazione del sangue, degli organi e del sangue midollare;
b) presiede alla formazione spirituale dell’Associazione e tiene i rapporti con gli assistenti spirituali della Consociazione nazionale, delle altre associazioni regionali Fratres, delle articolazioni territoriali e dei Gruppi associati;
c) è invitato alle assemblee regionali con diritto di voto consultivo. Inoltre, è invitato con diritto di volto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione regionale che trattino questioni inerenti le lettere a e b del presente articolo.

1. Il consulente sanitario regionale:

a) Il Consulente Sanitario del Regionale Fratres Campania ODV è il Responsabile unico sanitario delle UdR, PdR, ed autoemoteche.
b) indica ed elabora, in armonia con il Consulente Sanitario Nazionale, i criteri generali sugli indirizzi e sulla organizzazione dei servizi sanitari ed effettua i connessi controlli;
c) tiene rapporti con le altre associazioni regionali Fratres;

d) Referenti Provinciali del Regionale Fratres Campania ODV;
e) gli Organi Territoriali di Consociazione Nazionale;
f) con i Gruppi associati e con le autorità regionali sanitarie;
g) è invitato alle Assemblee regionali con diritto di voto consultivo. Inoltre, è invitato con diritto di voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione regionale che trattino questioni inerenti le lettere a e b del presente articolo.

1. il Segretario Regionale
a) rilascia copia degli atti;
b) redige e sottoscrive, unitamente al Presidente Regionale, i verbali dell’assemblea, del Consiglio di amministrazione regionale, ed ogni altra riunione attinente;
c) tiene il registro dei Gruppi associati, il registro dei volontari e dei collaboratori;
d) esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dai regolamenti.
2. In caso di assenza e/o impedimento del Segretario Regionale, le funzioni verbalizzanti sono esercitate dal componente designato dagli intervenuti all’inizio della seduta.

TITOLO IV

L’ASSEMBLEA PROVINCIALE

L’Assemblea provinciale è l’organo di indirizzo dell’articolazione provinciale del Regionale Fratres Campania ODV, sul territorio delineato dalle provincie di riferimento ed è composta dai legali rappresentanti dei Gruppi associati al Regionale Fratres Campania ODV con sede nello stesso territorio Provinciale.

IL REFERENTE PROVINCIALE

Il Referente Provinciale è la connessione operativa del Regionale Fratres Campania ODV
sul territorio di riferimento.
2.Il Referente Provinciale viene eletto congiuntamente al consiglio di Amministrazione Regionale nell’Assemblea regionale riunita per il rinnovo degli
Organi ed Organismi Regionali.
3. Avranno diritto di voto i Legali Rappresentanti dei Gruppi Fratres affiliati al Regionale Fratres Campania ODV, afferenti alla provincia di competenza.
4. Al Referente Provinciale compete:
a) la funzione di Presidente dell’Assemblea provinciale di riferimento e sarà coadiuvato da un segretario che verrà di volta in vota nominato per la stesura dei verbali durante le Assemblee provinciali;b) la disponibilità del conto corrente del Regionale Fratres Campania ODV aperto per la provincia di riferimento per la gestione delle attività inerenti la provincia di riferimento, con l’accredito delle quote associative o altri emolumenti spettanti per la provincia di competenza.
c) Per la gestione del conto corrente, occorrerà la
firma congiunta del Presidente Regionale.
d) Potranno essere date al Referente Provinciale, altri strumenti elettronici per il pagamento come carte prepagate e servizi telematici abilitati o altri mezzi tracciabili.
5. Dimissioni:
a) Nel caso in cui, durante il quadriennio viene a mancare il Referente Provinciale (comma b) del presente art.), il Regionale Fratres Campania ODV effettua la surroga con il subentro del primo non eletto che ha riportato il maggior numero di voti, a parità di voti passa il più anziano di iscrizione all’associazione di appartenenza e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il primo Referente Provinciale eletto.
b . In caso di esaurimento della lista le deliberazioni di surrogazione di cui ai commi precedenti vengono adottate dal Presidente Regionale e trasmesse al
consiglio di Amministrazione regionale.
c. Il vacatio viene esercitato attraverso il Consigliere dell’amministrazione Regionale più anziano del territorio, e agisce ad ogni effetto nella componente residuata fino a nuova surroga, in mancanza di quanto richiamato in precedenza il vacatio viene
esercitato dal Presidente Regionale.
d) Le dimissioni del Referente Provinciale sono dirette al Presidente Regionale e comunicate al consiglio di amministrazione regionale, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all’atto della ricezione della relativa lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo tracciabile.
e) Entro trenta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui ai commi precedenti il Presidente Regionale adotta i provvedimenti funzionali alla convocazione degli associati della provincia di riferimento per l’elezione del nuovo Referente Provinciale, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale degli Organi sociali del Regionale Fratres Campania ODV;
non si procede a tale elezione se i presupposti si verificano nel corso dell’ultimo anno del mandato.
f) Il Referente Provinciale non può essere
consecutivamente eletto per più di tre mandati.
g) Alle riunioni dei Gruppi della Provincia di riferimento viene invitato il referente dei Giovani Fratres, nominato secondo le modalità contenute nel regolamento della Consulta nazionale Giovani
Fratres ed il Presidente Regionale.
i) Nelle previsioni, il presente articolo non si applica alle articolazioni autonome riconosciute ai sensi dell’art. 13 terzo comma dello statuto di consociazione nazionale Fratres in quanto regolate dai propri statuti. 

Trova applicazione per il consiglio Provinciale la disciplina stabilita dall’articolo 22, 23 e 24 e 25 dello statuto Regionale

Il Referente Provinciale:


a) coordina l’attività associativa di promozione, propaganda, la formazione dei Gruppi del territorio di riferimento in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi del Regionale Fratres Campania ODV;
b. In armonia con il Presidente Regionale, designa i propri rappresentanti nelle Istituzioni territoriali in conformità alle norme sull’organizzazione del Regionale Fratres Campania ODV;
c) ha rapporti con le altre associazioni presenti nel territorio di competenza;
d) riceve le domande di affiliazione e le trasmette, con motivato parere al Regionale Fratres Campania ODV;
e) propone progetti di formazione, informazione e
comunicazione interni ed esterni all’articolazione
provinciale in armonia con il Regionale Fratres Campania ODV;
f) congiuntamente al Presidente Regionale Fratres Campania, individuano e nominano eventuali delegati con spiccate attitudini determinandone
particolari competenze, istituisce anche
commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina dei componenti;
g) La gestione amministrativa ordinaria viene svolta dagli uffici regionali;
h) il Referente Provinciale, inoltrerà i documenti contabili pervenuti e saldati corredati da ordini e/o preventivi la dove previsti e per talune spese, entro e non oltre 30 gg successivamente al ricevimento. La documentazione va inviata agli uffici di cui al comma precedente, utilizzando strumenti associativi autorizzati e tracciabili, oppure, ogni altro strumento che Fratres Campania vorrà
adottare e che metterà a disposizione.
i) cura i rapporti con i gruppi del proprio territorio provinciale promuovendo consultazioni ed incontri per l’aggiornamento sulle disposizioni normative e
in ordine alle attività a carattere territoriale;
l) mantiene rapporti con le autorità e con le altre Istituzioni ed organizzazioni a livello provinciale nel rispetto delle linee programmatiche del Regionale Fratres Campania con la quale concorda manifestazioni ed iniziative e quanto riportato nel seguente articolo.
m) Compete al Referente Provinciale la stesura di una relazione sulle attività svolte nell’anno solare, nella provincia di appartenenza e la stessa sarà all’o.d.g. del primo consiglio di Amministrazione regionale.
n) Il punto m, sarà argomento all’ordine del giorno in concomitanza nell’Assemblea
regionale, all’approvazione del bilancio consuntivo e relazione di missione. 2. Convoca l’Assemblea dei Gruppi Fratres della provincia di riferimento con firma congiunta del Presidente Regionale;
3) segue gli aspetti applicativi delle normative in materia di salute e di volontariato

TITOLO IV

L’ASSEMBLEA PROVINCIALE

Si rimanda al Regolamento di attuazione dello Statuto Regionale.

  1. Per le articolazioni Provinciali di cui al secondo comma dell’art. 13, i rapporti nascenti dagli atti di cui al presente articolo sono imputati al Regionale Fratres Campania ODV e sono da questa sottoscritti tramite il Presidente Regionale.

       Il Presidente Regionale, nelle more, può delegare la funzione al Referente Provinciale del territorio di competenza.

  1. Per rapporti nascenti sono anche ordini di acquisto superiori ai limiti di legge emessi dal Referente Provinciale che dovrà avere l’autorizzazione tramite la controfirma del Presidente Regionale, in mancanza di quanto previsto precedentemente, l’ordine di acquisto sarà nullo ed eventuali somme non potranno essere erogate.

Il regolamento di esecuzione dello statuto disciplina le ulteriori modalità di elezione e di surrogazione degli organi del Regionale Fratres Campania ODV e del Referente Provinciale nel rispetto dei principi di democraticità che consentano la partecipazione degli associati sotto il duplice profilo di elettorato attivo e passivo previsti per gli organi del Regionale Fratres Campania ODV e da quanto previsto dall’art. 44.

  1.  

1. La Consulta regionale Giovani Fratres raccoglie, condivide ed elabora il contributo alla vita associativa dei giovani donatori.
2. La Consulta regionale contribuisce alla formazione dei giovani volontari Fratres, promuove la cultura del dono del sangue e degli emocomponenti nella popolazione giovanile, individuando le iniziative e i materiali più idonei a questi scopi.
3. La Consulta regionale opera secondo il regolamento della Consulta nazionale Giovani Fratres e nomina un suo coordinatore.

  1.  

TITOLO V

CAUSE DI CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE

Gli associati cessano di appartenere al Regionale Fratres Campania ODV per recesso, per decadenza, per esclusione e per estinzione.

1. In aggiunta ai casi previsti dalla legge, può recedere l’associato che:
a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi.
1. Il recesso può essere esercitato in ogni momento.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di amministrazione Regionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione digitale avente valore di legge equivalente, ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

1. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione Regionale nei confronti dell’associato che:
a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
c) sia stato escluso, dichiarato decaduto o sia comunque recesso dalla qualità di socio, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo comma 1, e comunicato per la decadenza dalla Consociazione nazionale.
2. Le deliberazioni adottate in materia di decadenza devono essere comunicate all’associato destinatario e, per conoscenza, alla Consociazione Nazionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione digitale avente valore di legge equivalente.

1. In aggiunta ai casi previsti dalla legge, l’Assemblea regionale può escludere, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, l’associato che:
a) non osservi le disposizioni statutarie o regolamentari oppure le deliberazioni legalmente adottate dai competenti organi e articolazioni associative;
b) svolga o tenti di svolgere – in proprio e/o tramite terzi – attività contraria o in concorrenza con gli interessi associativi.
2. Le deliberazioni in materia di esclusione possono essere adottate soltanto dopo che il Consiglio di amministrazione regionale abbia invitato l’associato – mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione digitale avente valore di legge equivalente – a regolarizzare la propria posizione; l’esclusione può avere luogo soltanto dopo che siano trascorsi due mesi dal ricevimento di detto invito e sempre che l’associato si mantenga inadempiente.

1. Nelle ipotesi che comportano l’esclusione, il Consiglio di amministrazione Regionale può adottare nei confronti dell’associato un provvedimento di sospensione per un periodo non superiore a sei mesi, previa contestazione degli addebiti ed acquisizione delle controdeduzioni.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma, con la indicazione dei fatti e dei motivi che gli hanno dato origine, deve essere comunicato all’associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione digitale avente valore di legge equivalente.

1. L’Assemblea regionale prende atto delle estinzioni degli associati.

1. L’associato che per qualsiasi motivi cessi di far parte del Regionale Fratres Campania ODV non può chiedere la ripetizione di quanto introitato dal Regionale Fratres Campania ODV stessa in relazione alla attività da esso svolta, né ha alcun diritto sul patrimonio del Regionale Fratres Campania ODV.

TITOLO VI

GESTIONE STRAORDINARIA, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento del Regionale Fratres Campania ODV e delle sue attività e qualora l’Assemblea regionale non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta, il Presidente Regionale segnala alla Consociazione Nazionale l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
2. La Consociazione Nazionale, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell’Assemblea regionale per la ricostituzione degli organi sociali.
3. Il commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi dal suo insediamento.
4. Ove la convocazione dell’Assemblea regionale risulti impossibile, o l’Assemblea regionale stessa vada deserta o rimanga priva di esiti, il commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione all’autorità competente per le decisioni del caso.
5. Quanto contenuto dal presente articolo ha valere da parte del Regionale Fratres Campania ODV verso i Gruppi Fratres ricadenti nella Regione Campania con comunicazione alla consociazione nazionale per la opportuna conoscenza.

1. Regionale Fratres Campania ODV non potrà essere sciolto per delibera Assembleare regionale se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di donatori tale da svolgere anche in parte le donazioni.
2. La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea regionale straordinaria da convocare a tale esclusivo scopo dal Presidente Regionale o dal commissario straordinario.
3. Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di iscritti aventi diritto al voto e della speciale maggioranza di tre quarti degli associati aventi diritto al voto ai sensi del terzo comma dell’art. 21 del Codice civile.
4. Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Consociazione Nazionale che interverrà all’Assemblea regionale con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà associative.
5. In caso di dichiarazione di scioglimento, l’Assemblea regionale nomina uno o più commissari liquidatori determinandone i poteri. Qualora l’Assemblea regionale non vi dovesse provvedere, la nomina è effettuata dalla competente autorità giudiziaria.
6. Quanto contenuto dal presente articolo ha valere da parte del Regionale Fratres Campania ODV verso i Gruppi Fratres ricadenti nella Regione Campania con comunicazione alla consociazione nazionale per la opportuna conoscenza.

1. I beni del Regionale Fratres Campania ODV residuati alla chiusura della liquidazione sono devoluti, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti ai sensi del terzo comma dell’articolo 21 del Codice civile, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti in identico o analogo settore, o alla Consociazione Nazionale, purché essa stessa ente del terzo settore.

TITOLO VII

NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

1. Le proposte di modifica dello statuto sono proposte all’Assemblea regionale:
a) dal Consiglio di amministrazione Regionale che delibera a maggioranza assoluta di voti;
b) da almeno un quarto degli associati.

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le norme del Codice del terzo settore, del Codice civile, quelle del Codice di diritto canonico, le disposizioni della Consociazione Nazionale e ogni altra disposizione di legge in materia.

Il Presidente Regionale è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che si rendessero necessarie in relazione ad eventuali rilievi della competente autorità governativa o di altra amministrazione
competente per l’aggiornamento nel Registro unico nazionale del terzo settore o in altri pubblici registri necessari per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto.