Organi e Organismi di Fratres Campania
TITOLO I
NORME GENERALI
L'ASSEMBLEA REGIONALE
1. l’Assemblea regionale è l’organo d’indirizzo del Regionale Fratres Campania ODV ed è composta dai legali rappresentanti dei gruppi affiliati.
2. I componenti del consiglio di Amministrazione Regionale, dell’organo di controllo, dei Referenti provinciali, l’organo regionale di conciliazione, l’assistente spirituale regionale, il consulente sanitario regionale, il Coordinatore della Consulta Regionale Giovani Fratres hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza dell’Assemblea, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo comma.
3 componenti dell’Assemblea regionale aventi diritto di voto deliberativo possono delegare la loro funzione ad un componente del Consiglio Direttivo del gruppo rappresentato o, in via subordinata, al Rappresentante Legale di altro gruppo purché avente sede nella medesima provincia di riferimento. Ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
ART. 15 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI
1. L’Assemblea regionale si riunisce ordinariamente entro il 30 Aprile di ogni anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo–dell’esercizio trascorso e se redatto, il bilancio sociale;
si riunisce, altresì, ogni quattro anni per il rinnovo degli organi.
2. L’Assemblea regionale è altresì convocata con indicazione degli argomenti da trattare:
a) in ogni tempo su conforme deliberazione del consiglio di Amministrazione Regionale.
b) su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei suoi componenti.
c) quando l’organo regionale di conciliazione o l’organo regionale di controllo, se presente, per gravi e motivate ragioni, da comunicare per scritto, ne richiedano all’unanimità la convocazione al consiglio di Amministrazione Regionale;
d) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Consociazione Nazionale per problemi inerenti il Regionale Fratres Campania ODV o per iniziative di carattere generale;
3. L’Assemblea regionale si riunisce di norma nel luogo prescelto dal consiglio di Amministrazione Regionale.
4. L’Assemblea regionale è convocata dal Presidente Regionale mediante avviso scritto anche in formato digitale contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare;
l’avviso deve essere trasmesso ad un indirizzo postale o digitale certo, precedentemente comunicato dagli aventi diritto di partecipazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di spedizione postale cartacea l’avviso è spedito all’ultima sede comunicata del soggetto giuridico rappresentato.
5. Nello stesso avviso è fissata anche per il medesimo giorno, purché almeno un’ora dopo rispetto all’orario previsto per la prima convocazione, l’adunanza in seconda convocazione, nel caso in cui la prima andasse deserta.
6. Per le finalità della norma, favorire la massima partecipazione degli associati alle Assemblee, visto l’attuale comma 4 dell’articolo 24 del D.lgs. 117/2017 si prevede l’intervento all’Assemblea ed ai consigli di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
7. Nel caso di l’impossibilità di collegamento audio-video si rimanda all’art. 16 comma 3.
ART. 16 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI
1. Le riunioni dell’Assemblea regionale sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei componenti di cui al precedente articolo 14, primo comma; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un quarto dei componenti con voto deliberativo.
2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è subordinata per legge o per statuto al voto favorevole di un quorum speciale.
3. Nel caso di l’impossibilità di collegamento audio-video sia presente fin dall’inizio della riunione, e appaia manifesta l’impossibilità di risolvere il malfunzionamento tecnico in tempi congrui, l’Assemblea non può costituirsi ed è opportuno procedere alla sua riconvocazione per deliberare validamente sui punti all’ordine del giorno, a meno che non si tratti di Assemblea di prima convocazione e nell’avviso sia indicato il giorno della seconda convocazione. In tal caso non sarà necessaria la riconvocazione e l’Assemblea potrà avere luogo nella data di seconda convocazione.
ART. 17 – ATTRIBUZIONI
1. L’Assemblea regionale:
a) elegge il consiglio di Amministrazione Regionale, l’organo regionale di controllo e l’organo regionale di conciliazione;
b) revoca gli organi di cui alla precedente lettera a), o singoli componenti degli stessi;
c) delibera in ordine al bilancio consuntivo e se redatto il bilancio sociale;
d) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico anche in armonia con le linee della Consociazione nazionale;
e) delibera sulle modificazioni allo statuto;
g) delibera sulle materie di cui al successivo titolo V;
h) approva finanziamenti straordinari a qualsiasi titolo richiesti;
i) approva impegni economici pluriennali;
j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
k) delibera sulla esclusione degli associati ai sensi. dell’art. 47.
l) esercita ogni altra funzione attribuitale dalla legge o dallo statuto.
ART. 18 – VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni dell’Assemblea regionale sono adottate a maggioranza di voti espressi.
2. Le delibere sono approvate dall’Assemblea con la presenza non inferiore alla metà più uno degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 16
2.1 Della delibera della modifica dello Statuto si dà comunicazione a Consociazione Nazionale.
3. Le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto, allo scioglimento ed alla devoluzione dei beni sono adottate con la maggioranza del 3/4 prevista dall’articolo 21, terzo comma, del Codice civile
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ART. 20 – COMPOSIZIONE
a) Il consiglio di Amministrazione regionale è l’organo operativo dell’Associazione.
b) Il consiglio di Amministrazione regionale è composto da un numero di sette membri, eletti dall’Assemblea tra gli associati ai gruppi aderenti.
c) Il numero dei membri, diversamente, può essere fissato dall’Assemblea che precede quella elettiva e deve soddisfare i seguenti requisiti,
I. purché dispari e non inferiori a cinque,
2. Il consiglio di Amministrazione regionale elegge nel proprio seno il Presidente Regionale, il vicepresidente, l’Amministratore Regionale e il Segretario Regionale al quale compete la redazione dei verbali dell’Assemblea e del consiglio di Amministrazione regionale e congiuntamente al Presidente Regionale li sottoscrive.
3. L’assistente spirituale regionale ed il consulente sanitario regionale sono invitati con diritto di voto consultivo alle riunioni del Regionale Fratres Campania ODV che trattano questioni inerenti le rispettive competenze individuate in analogia con quelle degli omologhi organismi nazionali.
4. Alle riunioni del consiglio di Amministrazione regionale viene invitato il coordinatore della Consulta regionale Giovani Fratres Campania, nominato secondo le modalità contenute nel regolamento della Consulta nazionale Giovani Fratres.
Il coordinatore della Consulta regionale Giovani Fratres Campania non è membro del consiglio di Amministrazione regionale e ha voto consultivo su tutte le questioni di competenza della Consulta stessa.
5. Alle riunioni del consiglio di Amministrazione regionale partecipa il Referente provinciale con diritto di voto attivo sulle questioni ricadenti e inerenti per la propria provincia.
ART. 21 – CONVOCAZIONE
1. Il consiglio di Amministrazione regionale si riunisce ogni anno entro il 31 marzo per deliberare il bilancio consuntivo o il rendiconto di cassa, di esercizio e sociale se attinente, al fine di sottoporli all’approvazione dell’Assemblea regionale.
Il consiglio di amministrazione regionale provvede ad annotare in calce al bilancio consuntivo, o in una nota integrativa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al quarto comma dell’art. 6 del presente Statuto.
2. Il consiglio di Amministrazione regionale si riunisce altresì in ogni tempo su convocazione scritta del Presidente Regionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, la richiesta deve indicare gli argomenti da trattare.
3. Il Presidente Regionale spedisce l’avviso di convocazione scritta agli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione;
3.1 la trasmissione è effettuata al domicilio indicato dai singoli aventi diritto mediante lettera raccomandata o tramite altro idoneo mezzo postale o telematico, purché sia attestata la data di invio.
4. In caso di urgenza il termine di cui al comma precedente è ridotto a tre giorni e la convocazione è effettuata tramite comunicazione digitale al recapito preventivamente depositato dai consiglieri.
5. Il consiglio di Amministrazione regionale si riunisce presso la sede sociale o eccezionalmente in altra sede indicata dal Presidente Regionale.
6. L’avviso di convocazione deve contenere: indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
ART. 22 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI
1. Le riunioni del consiglio di Amministrazione regionale sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è
subordinata per legge o per statuto al voto favorevole di un quorum speciale.
ART. 23 – VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni del consiglio di Amministrazione regionale sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità è subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.
ART. 24 – DECADENZE E SURROGAZIONI
1. I membri che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dal loro ufficio nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento di esecuzione dello statuto;
la pronuncia di decadenza è adottata dal consiglio di Amministrazione regionale a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere regionale, subentra chi ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro da lui surrogato.
3. Le surrogazioni di cui al comma precedente sono deliberate dal consiglio di Amministrazione regionale e hanno effetto immediato.
4. In caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni per oltre la metà dei consiglieri complessivamente eletti, il consiglio di Amministrazione regionale è sciolto e rinnovato dall’Assemblea regionale nella sua prima riunione utile.
ART. 25 – ATTRIBUZIONI
1. Il consiglio di Amministrazione regionale:
a) elegge, fra i suoi componenti, il Presidente Regionale, il Vicepresidente Regionale, il Segretario Regionale e l’Amministratore Regionale.
b) propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell’assistente spirituale regionale;
c) nomina il consulente sanitario regionale;
d) nomina la commissione verifica poteri;
e) nomina la commissione elettorale;
f) delibera in ordine alla pianta organica ed allo stato giuridico ed economico del personale dipendente;
g) adotta il bilancio consuntivo da sottoporre all’esame dell’Assemblea regionale;
h) adotta, se redatto, il bilancio sociale da sottoporre all’esame dell’Assemblea regionale;
i) delibera in ordine alla convocazione dell’Assemblea regionale;
k) assume ogni provvedimento di carattere generale inerente la vita e l’attività dell’Associazione;
l) approva progetti di formazione, informazione e comunicazione interni ed esterni all’Associazione;
m) approva i regolamenti di amministrazione e di funzionamento; dandone anche comunicazione a Consociazione Nazionale, in armonia con le linee operative della stessa;
n) nomina i delegati dell’Associazione determinandone le competenze e istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina dei componenti;
o) cura gli interessi dell’Associazione, in ogni caso con facoltà di conciliare, di transigere e di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative e di resistervi in ogni stato e grado di giurisdizione, pure per giudizi di revocazione e di cassazione;
p) ratifica sulle domande di ammissione dei nuovi affiliati;
q) cura la gestione amministrativa ordinaria dell’Associazione;
r) cura i rapporti con i gruppi attraverso i Referenti Provinciali, promuove consultazioni ed incontri per l’aggiornamento sulle disposizioni normative e in ordine alle attività a carattere regionale. Al Referente Provinciale, di cui alla successiva art 44, possono essere delegati compiti specifici non contenuti, su proposta del Presidente Regionale.
s) raccoglie e trasmette a Fratres Nazionale, attraverso piattaforma Software Information Fratres (SIF) la rilevazione dei dati statistici annuali dei Gruppi ricadenti nella Regione di competenza;
t) mantiene rapporti con le autorità e con le altre Istituzioni ed organizzazioni a livello regionale nel rispetto delle linee programmatiche concordando manifestazioni ed iniziative;
u) segue gli aspetti tecnici relativi alla legislazione regionale in materia di salute e di volontariato;
v) compie tutti gli atti di amministrazione e/o gestione che non rientrino nelle competenze di altri organi dell’Associazione ed esercita ogni altra funzione, nel rispetto delle leggi vigenti, dallo statuto, dai regolamenti e da altri atti amministrativi.
PRESIDENTE REGIONALE
ART. 26 – FUNZIONI
1. Al Presidente Regionale spettano la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione “Regionale Fratres Campania ODV” sia di fronte a terzi che in giudizio.
2. Il Presidente Regionale:
a) convoca l’Assemblea e il consiglio di Amministrazione Regionale;
b) presiede il consiglio di Amministrazione Regionale;
c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, assumendo provvedimenti che si rendono necessari;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da altri atti normativi.
3. Il Presidente Regionale è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente Regionale.
4. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente Regionale e del Vicepresidente Regionale, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere regionale più anziano di età.
ART. 27 – PERMANENZA IN CARICA
1. Il Presidente Regionale resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente Regionale.
2. Le dimissioni del Presidente Regionale sono dirette al Vicepresidente Regionale, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all’atto della ricezione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione digitale avente valore di legge equivalente.
3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente Regionale le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente Regionale.
4. Entro dieci giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, il Vicepresidente Regionale convoca Il consiglio di Amministrazione regionale per l’adozione del provvedimento di nomina del nuovo Presidente Regionale.
ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO
ART. 28 – COMPOSIZIONE
1. Fratres Campania nomina un organo regionale di controllo al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge; può comunque nominare tale organo anche in caso di non raggiungimento di detti requisiti.
2. L’organo regionale di controllo può essere collegiale o monocratico. Nel primo caso esso è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Regionale. Nel secondo caso è nominato dall’Assemblea Regionale su proposta del consiglio di Amministrazione regionale.
3. In deroga al terzo comma dell’art. 3, nei limiti previsti dalla legge, i componenti dell’organo regionale di controllo possono essere retribuiti. La retribuzione viene deliberata dal consiglio di Amministrazione Regionale.
4. In deroga al secondo comma dell’art. 32, chi è componente dell’Organo regionale di controllo può anche non essere iscritto a nessuno dei Gruppi associati.
5. Il Presidente Regionale indice e presiede la riunione di insediamento dell’organo regionale di controllo entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; in caso di composizione collegiale, nel corso della riunione l’organo elegge fra i suoi membri il Presidente.
ART. 29 – FUNZIONI
1. L’organo regionale di controllo del Regionale Fratres Campania ODV vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo regionale di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
2. L’organo regionale di controllo del Regionale Fratres Campania ODV esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che, se redatto, il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo regionale di controllo.
3. I componenti dell’organo regionale del Regionale Fratres Campania ODV di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al consiglio di Amministrazione regionale notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Se l’organo regionale di controllo del Regionale Fratres Campania ODV non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, il Regionale Fratres Campania ODV nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ORGANO REGIONALE DI CONCILIAZIONE
ART. 30 – COMPOSIZIONE
1. L’organo regionale di conciliazione del Regionale Fratres Campania ODV è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea regionale.
2. Il Presidente del consiglio di Amministrazione regionale indice e presiede la riunione di insediamento dell’organo entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; nel corso della riunione l’organo elegge, fra i membri effettivi, il proprio presidente.
ART. 31 – FUNZIONI
1. L’organo regionale di conciliazione esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, l’attività di dirimere le controversie, entro il proprio territorio di competenza, tra:
a) i componenti di organi regionali e l’organo di appartenenza;
b) Gruppi e i referenti provinciali;
c) Donatori e Gruppi di appartenenza.
2. L’operatività dell’organo di conciliazione Regionale Fratres Campania ODV è stabilita dal regolamento di funzionamento redatto in analogia con quello dell’organo nazionale di conciliazione della Consociazione nazionale.
3. Le decisioni dell’organo regionale di conciliazione sono vincolanti per le parti per gli effetti sul rapporto associativo.
REFERENTE PROVINCIALE
ART. 44 – COMPOSIZIONE
1. Il Referente Provinciale è la connessione operativa del Regionale Fratres Campania ODV sul territorio di riferimento.
2.Il Referente Provinciale viene eletto congiuntamente al consiglio di Amministrazione Regionale nell’Assemblea regionale riunita per il rinnovo degli Organi ed Organismi Regionali.
3. Avranno diritto di voto i Legali Rappresentanti dei Gruppi Fratres affiliati al Regionale Fratres Campania ODV, afferenti alla provincia di competenza.
4. Al Referente Provinciale compete:
a) la funzione di Presidente dell’Assemblea provinciale di riferimento e sarà coadiuvato da un segretario che verrà di volta in vota nominato per la stesura dei verbali durante le Assemblee provinciali;
b) la disponibilità del conto corrente del Regionale Fratres Campania ODV aperto per la provincia di riferimento per la gestione delle attività inerenti la provincia di riferimento, con l’accredito delle quote associative o altri emolumenti spettanti per la provincia di competenza.
c) Per la gestione del conto corrente, occorrerà la firma congiunta del Presidente Regionale.
d) Potranno essere date al Referente Provinciale, altri strumenti elettronici per il pagamento come carte prepagate e servizi telematici abilitati o altri mezzi tracciabili.
5. Dimissioni:
a) Nel caso in cui, durante il quadriennio viene a mancare il Referente Provinciale (comma b) del presente art.), il Regionale Fratres Campania ODV effettua la surroga con il subentro del primo non eletto che ha riportato il maggior numero di voti, a parità di voti passa il più anziano di iscrizione all’associazione di appartenenza e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il primo Referente Provinciale eletto.
b . In caso di esaurimento della lista le deliberazioni di surrogazione di cui ai commi precedenti vengono adottate dal Presidente Regionale e trasmesse al consiglio di Amministrazione regionale.
c. Il vacatio viene esercitato attraverso il Consigliere dell’amministrazione Regionale più anziano del territorio, e agisce ad ogni effetto nella componente residuata fino a nuova surroga, in mancanza di quanto richiamato in precedenza il vacatio viene esercitato dal Presidente Regionale.
d) Le dimissioni del Referente Provinciale sono dirette al Presidente Regionale e comunicate al consiglio di amministrazione regionale, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all’atto della ricezione della relativa lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo tracciabile.
e) Entro trenta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui ai commi precedenti il Presidente Regionale adotta i provvedimenti funzionali alla convocazione degli associati della provincia di riferimento per l’elezione del nuovo Referente Provinciale, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale degli Organi sociali del Regionale Fratres Campania ODV;
non si procede a tale elezione se i presupposti si verificano nel corso dell’ultimo anno del mandato.
f) Il Referente Provinciale non può essere consecutivamente eletto per più di tre mandati.
g) Alle riunioni dei Gruppi della Provincia di riferimento viene invitato il referente dei Giovani Fratres, nominato secondo le modalità contenute nel regolamento della Consulta nazionale Giovani Fratres ed il Presidente Regionale.
i) Nelle previsioni, il presente articolo non si applica alle articolazioni autonome riconosciute ai sensi dell’art. 13 terzo comma dello statuto di consociazione nazionale Fratres in quanto regolate dai propri statuti.
ORGANO REGIONALE DI CONCILIAZIONE
ART. 30 – COMPOSIZIONE
1. L’organo regionale di conciliazione del Regionale Fratres Campania ODV è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea regionale.
2. Il Presidente del consiglio di Amministrazione regionale indice e presiede la riunione di insediamento dell’organo entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; nel corso della riunione l’organo elegge, fra i membri effettivi, il proprio presidente.
ART. 31 – FUNZIONI
1. L’organo regionale di conciliazione esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, l’attività di dirimere le controversie, entro il proprio territorio di competenza, tra:
a) i componenti di organi regionali e l’organo di appartenenza;
b) Gruppi e i referenti provinciali;
c) Donatori e Gruppi di appartenenza.
2. L’operatività dell’organo di conciliazione Regionale Fratres Campania ODV è stabilita dal regolamento di funzionamento redatto in analogia con quello dell’organo nazionale di conciliazione della Consociazione nazionale.
3. Le decisioni dell’organo regionale di conciliazione sono vincolanti per le parti per gli effetti sul rapporto associativo.
TITOLO II
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
ART. 11 – DIRITTI
1. Gli associati godono di tutti i diritti del Regionale Fratres Campania ODV, usufruiscono dei servizi messi a loro a disposizione; sia per gli associati che per i Gruppi tali servizi o prestazioni non costituiscono l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5 (del Codice 117/2017)”, partecipano alle Assemblee e sono i soli ad avere in tale sede diritto di voto attraverso il proprio Legale Rappresentante del Gruppo di appartenenza.
2. Gli associati hanno diritto di consultare i libri associativi previa istanza scritta al Presidente Regionale contenente gli estremi degli atti oggetto d’esame. Le modalità operative sono stabilite dal consiglio di Amministrazione Regionale con apposito regolamento.
ART. 12 – OBBLIGHI
1. Gli associati sono obbligati all’osservanza e al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
TITOLO III
TITOLO III
ORGANISMI
ORGANISMI
ART. 39 – L’AMMINISTRATORE REGIONALE
1. L’Amministratore Regionale:
a) dirige e cura l’amministrazione e la contabilità;
b) raccoglie le proposte degli associati;
c) predispone il bilancio consuntivo avvalendosi degli uffici regionali e di eventuali consulenti esterni;
d) gestisce il fondo di economato di cui rende il conto al consiglio di Amministrazione regionale;
e) tiene i rapporti con gli Istituti di credito mediante emissione di ordinativi di incasso e pagamento che sottoscrive congiuntamente al Presidente regionale o suoi eventuali delegati.
ART. 40 – L’ASSISTENTE SPIRITUALE REGIONALE
1. L’assistente spirituale regionale:
a) cura che gli indirizzi generali del Regionale Fratres Campania ODV che si mantengano aderenti all’ispirazione cristiana e opera affinché si incrementi il contributo del mondo cristiano alla donazione del sangue, degli organi e del sangue midollare;
b) presiede alla formazione spirituale dell’Associazione e tiene i rapporti con gli assistenti spirituali della Consociazione nazionale, delle altre associazioni regionali Fratres, delle articolazioni territoriali e dei Gruppi associati;
c) è invitato alle assemblee regionali con diritto di voto consultivo. Inoltre è invitato con diritto di volto consultivo alle riunioni del consiglio di Amministrazione regionale che trattino questioni inerenti le lettere a e b del presente articolo.
ART. 41 – IL CONSULENTE SANITARIO REGIONALE
1. Il consulente sanitario regionale:
a) Il Consulente Sanitario del Regionale Fratres Campania ODV è il Responsabile unico sanitario delle UdR, PdR, ed autoemoteche.
b) indica ed elabora, in armonia con il Consulente Sanitario Nazionale, i criteri generali sugli indirizzi e sulla organizzazione dei servizi sanitari ed effettua i connessi controlli;
c) tiene rapporti con le altre associazioni regionali Fratres;
d) Referenti Provinciali del Regionale Fratres Campania ODV;
e) gli Organi Territoriali di Consociazione Nazionale;
f) con i Gruppi associati e con le autorità regionali sanitarie;
g) è invitato alle Assemblee regionali con diritto di voto consultivo. Inoltre è invitato con diritto di voto consultivo alle riunioni del consiglio di Amministrazione regionale che trattino questioni inerenti le lettere a e b del presente articolo.
ART. 42 – IL SEGRETARIO REGIONALE
1. il Segretario Regionale
a) rilascia copia degli atti;
b) redige e sottoscrive, unitamente al Presidente Regionale, i verbali dell’assemblea, del consiglio di Amministrazione regionale, ed ogni altra riunione attinente;
c) tiene il registro dei Gruppi associati, il registro dei volontari e dei collaboratori;
d) esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dai regolamenti.
2. In caso di assenza e/o impedimento del Segretario Regionale, le funzioni verbalizzanti sono esercitate dal componente designato dagli intervenuti all’inizio della seduta.
TITOLO IIII
L'ASSEMBLEA PROVINCIALE
L'ASSEMBLEA PROVINCIALE
ART. 43 – COMPOSIZIONE
1. L’Assemblea provinciale è l’organo di indirizzo dell’articolazione provinciale del Regionale Fratres Campania ODV, sul territorio delineato dalle provincie di riferimento ed è composta dai legali rappresentanti dei Gruppi associati al Regionale Fratres Campania ODV con sede nello stesso territorio Provinciale.
IL REFERENTE PROVINCIALE
ART. 44 – COMPOSIZIONE
1. Il Referente Provinciale è la connessione operativa del Regionale Fratres Campania ODV sul territorio di riferimento.
2.Il Referente Provinciale viene eletto congiuntamente al consiglio di Amministrazione Regionale nell’Assemblea regionale riunita per il rinnovo degli Organi ed Organismi Regionali.
3. Avranno diritto di voto i Legali Rappresentanti dei Gruppi Fratres affiliati al Regionale Fratres Campania ODV, afferenti alla provincia di competenza.
4. Al Referente Provinciale compete:
a) la funzione di Presidente dell’Assemblea provinciale di riferimento e sarà coadiuvato da un segretario che verrà di volta in vota nominato per la stesura dei verbali durante le Assemblee provinciali;
b) la disponibilità del conto corrente del Regionale Fratres Campania ODV aperto per la provincia di riferimento per la gestione delle attività inerenti la provincia di riferimento, con l’accredito delle quote associative o altri emolumenti spettanti per la provincia di competenza.
c) Per la gestione del conto corrente, occorrerà la firma congiunta del Presidente Regionale.
d) Potranno essere date al Referente Provinciale, altri strumenti elettronici per il pagamento come carte prepagate e servizi telematici abilitati o altri mezzi tracciabili.
5. Dimissioni:
a) Nel caso in cui, durante il quadriennio viene a mancare il Referente Provinciale (comma b) del presente art.), il Regionale Fratres Campania ODV effettua la surroga con il subentro del primo non eletto che ha riportato il maggior numero di voti, a parità di voti passa il più anziano di iscrizione all’associazione di appartenenza e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il primo Referente Provinciale eletto.
b . In caso di esaurimento della lista le deliberazioni di surrogazione di cui ai commi precedenti vengono adottate dal Presidente Regionale e trasmesse al consiglio di Amministrazione regionale.
c. Il vacatio viene esercitato attraverso il Consigliere dell’amministrazione Regionale più anziano del territorio, e agisce ad ogni effetto nella componente residuata fino a nuova surroga, in mancanza di quanto richiamato in precedenza il vacatio viene esercitato dal Presidente Regionale.
d) Le dimissioni del Referente Provinciale sono dirette al Presidente Regionale e comunicate al consiglio di amministrazione regionale, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all’atto della ricezione della relativa lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo tracciabile.
e) Entro trenta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui ai commi precedenti il Presidente Regionale adotta i provvedimenti funzionali alla convocazione degli associati della provincia di riferimento per l’elezione del nuovo Referente Provinciale, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale degli Organi sociali del Regionale Fratres Campania ODV;
non si procede a tale elezione se i presupposti si verificano nel corso dell’ultimo anno del mandato.
f) Il Referente Provinciale non può essere consecutivamente eletto per più di tre mandati.
g) Alle riunioni dei Gruppi della Provincia di riferimento viene invitato il referente dei Giovani Fratres, nominato secondo le modalità contenute nel regolamento della Consulta nazionale Giovani Fratres ed il Presidente Regionale.
i) Nelle previsioni, il presente articolo non si applica alle articolazioni autonome riconosciute ai sensi dell’art. 13 terzo comma dello statuto di consociazione nazionale Fratres in quanto regolate dai propri statuti.
ART. 45 – ESTENSIONE DELLE NORME
Trova applicazione per il consiglio Provinciale la disciplina stabilita dall’articolo 22, 23 e 24 e 25 dello statuto Regionale
Art. 46 ATTRIBUZIONI
1. Il Referente Provinciale:
a) coordina l’attività associativa di promozione, propaganda, la formazione dei Gruppi del territorio di riferimento in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi del Regionale Fratres Campania ODV;
b. In armonia con il Presidente Regionale, designa i propri rappresentanti nelle Istituzioni territoriali in conformità alle norme sull’organizzazione del Regionale Fratres Campania ODV;
c) ha rapporti con le altre associazioni presenti nel territorio di competenza;
d) riceve le domande di affiliazione e le trasmette, con motivato parere al Regionale Fratres Campania ODV;
e) propone progetti di formazione, informazione e comunicazione interni ed esterni all’articolazione
provinciale in armonia con il Regionale Fratres Campania ODV;
f) congiuntamente al Presidente Regionale Fratres Campania, individuano e nominano eventuali delegati con spiccate attitudini determinandone anche particolari competenze, istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina dei componenti;
g) La gestione amministrativa ordinaria viene svolta dagli uffici regionali;
h) il Referente Provinciale, inoltrerà i documenti contabili pervenuti e saldati corredati da ordini e/o preventivi la dove previsti e per talune spese, entro e non oltre 30 gg successivamente al ricevimento. La documentazione va inviata agli uffici di cui al comma precedente, utilizzando strumenti associativi autorizzati e tracciabili, oppure, ogni altro strumento che Fratres Campania vorrà adottare e che metterà a disposizione.
i) cura i rapporti con i gruppi del proprio territorio provinciale promuovendo consultazioni ed incontri per l’aggiornamento sulle disposizioni normative e in ordine alle attività a carattere territoriale;
l) mantiene rapporti con le autorità e con le altre Istituzioni ed organizzazioni a livello provinciale nel rispetto delle linee programmatiche del Regionale Fratres Campania con la quale concorda manifestazioni ed iniziative e quanto riportato nel seguente articolo.
m) Compete al Referente Provinciale la stesura di una relazione sulle attività svolte nell’anno solare, nella provincia di appartenenza e la stessa sarà all’o.d.g. del primo consiglio di Amministrazione regionale.
n) Il punto m, sarà argomento all’ordine del giorno nell’Assemblea regionale, in concomitanza all’approvazione del bilancio consuntivo e relazione di missione.
2. Convoca l’Assemblea dei Gruppi Fratres della provincia di riferimento con firma congiunta del Presidente Regionale;
3) segue gli aspetti applicativi delle normative in materia di salute e di volontariato.