Organi e Organismi di Fratres Campania
Linee Guida Gestione di una Fratres
Titolo I: norme generali
ARTICOLO 1 – ORIGINE
- È costituita l’Associazione denominata “Consociazione Regionale dei Gruppi Donatori Sangue FRATRES delle Misericordie d’Italia – Campania ODV” con sede nel Comune di Montefalcione (AV), diocesi di Benevento (di seguito per brevità semplicemente “Regionale Fratres Campania ODV” come riportato dal decreto RUNTS)
1.1.I limiti territoriali operativi sono nella Regione Campania.
- Il Regionale Fratres Campania ODV è parte del Movimento Fratres e ne riconosce e ne applica i principi, le finalità e i valori fondativi aderendo alla “Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d’Italia ODV”, operando in armonia con le linee programmatiche della stessa riconosciuta quale sua articolazione regionale ed autorizzata ad utilizzare la denominazione FRATRES.
- Per effetto del riconoscimento da parte della Consociazione Nazionale, l’Associazione potrà collaborare con altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento Fratres. Il Regionale Fratres Campania ODV, in armonia con quanto indicato dalla Consociazione Nazionale può aderire a reti associative, ai sensi del Codice del terzo settore.
- Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell’Associazione, la sua partecipazione alla Consociazione Nazionale implica per tutti gli iscritti la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei donatori di sangue Fratres rappresentata dalla Consociazione.
ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE
- Il Regionale Fratres Campania ODV è composta dai Gruppi “Fratres” donatori di sangue, organi e di sangue midollare ad essa aderenti rappresentati dai suoi Legali Rappresentanti.
- Il Regionale Fratres Campania ODV delibera sulla domanda di affiliazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte. Il Regionale Fratres Campania successivamente inoltra giusta delibera a consociazione nazionale per gli adempimenti consequenziali. L’iscrizione al Regionale Fratres Campania ODV, una volta avuta l’affiliazione dalla Consociazione, la stessa trasmessa al Regionale Fratres Campania ODV, previa sottoscrizione di apposito modello di iscrizione, predisposto dal Regionale Fratres Campania ODV, il consiglio di Amministrazione Regionale è chiamato ad approvare e convalidare; lo stesso verrà opportunamente registrato nel libro dei soci Regionale Fratres Campania ODV.
- Il consiglio di Amministrazione Regionale deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla al Gruppo richiedente e data comunicazione a Consociazione, di cui al comma precedente.
- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, sentito il parere scritto del Referente Provinciale di competenza, motiva il diniego al Gruppo richiedente che può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea regionale, che delibera in via definitiva, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.
- L’Associazione non risponde delle eventuali inadempienze amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte degli associati.
ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE, DURATA E SEDE
- Il Regionale Fratres Campania ODV è organizzazione di volontariato (OdV) ai sensi del Codice del terzo settore, avente per scopo la mobilitazione dei cittadini nel campo della donazione anonima, gratuita, periodica e responsabile del sangue, degli organi e del sangue midollare; è fondata sui principi cristiani e si ispira alla solidarietà umana ed alla carità cristiana.
- Il Regionale Fratres Campania ODV ha strutture ed organizzazione democratiche; le cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuite sono le prestazioni fornite dagli associati.
- Il Regionale Fratres Campania ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti e alle condizioni previsti dalle leggi e necessari al suo regolare funzionamento ovvero per il compimento di attività qualificate e specializzate.
- Il Regionale Fratres Campania ODV non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ARTICOLO 4 – NATURA GIURIDICA
- Il Regionale Fratres Campania ODV è costituito quale organizzazione di volontariato ai sensi del Codice del terzo settore (d.lgs. 117/17). Correttamente l’art. 3 stabilisce che il Regionale Fratres Campania ODV “persegue in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dall’azione volontaria delle persone aderenti agli enti associati”.
ARTICOLO 5 – STEMMA E GONFALONE
Lo stemma del Regionale Fratres Campania ODV ha carattere nazionale ed è comune a tutti i Gruppi Fratres ed articolazioni operanti sul territorio italiano nei modelli approvati dalla Consociazione Nazionale e dalla stessa tutelata a norma di legge unitamente alla denominazione “FRATRES”.
Il pittogramma è rappresentato da un cuore ed una goccia di sangue, entrambi di colore rosso, pantone warm red, su fondo bianco al quale il Regionale Fratres Campania ODV potrà aggiungere soltanto la personalizzazione coordinata.
Il gonfalone del Regionale Fratres Campania ODV è conforme a quello approvato dalla Consociazione Nazionale.
L’uso dello stemma, in ciascuno dei modelli approvati, del gonfalone e dei loghi rappresentanti il Movimento FRATRES sono concessi esclusivamente nei termini e nei limiti previsti dal Regolamento per l’Immagine Coordinata Nazionale emanato dalla Consociazione Nazionale.
ARTICOLO 6 – FINALITÀ
- Costituisce scopo primario del Regionale Fratres Campania ODV la diffusione di una adeguata coscienza alla donazione del sangue, nonché la promozione di iniziative funzionali a propagandare l’alto valore sociale della donazione degli organi e del sangue midollare sul territorio regionale.
- Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma, Regionale Fratres Campania ODV a livello regionale:
- persegue la promozione integrale dell’uomo, ispirandosi alla concezione cristiana della vita;
- promuove lo sviluppo di una cultura della donazione del sangue e dei suoi componenti nonché della cultura della solidarietà sociale e della fraternità, che ne costituisce il necessario fondamento;
- sostiene la donazione del Sangue e degli Organi, volontaria, gratuita, anonima, responsabile e periodica;
- opera per la tutela della salute dei donatori e dei riceventi;
- concorre, nell’ambito delle norme che disciplinano le attività trasfusionali, al raggiungimento dell’autosufficienza in campo regionale per il soddisfacimento del bisogno di sangue intero, di emocomponenti e di emoderivati;
- favorisce, con idonee iniziative, l’incremento della presenza dei Gruppi su tutto il territorio regionale in accordo con la Consociazione nazionale;
- sviluppa un’azione permanente a tutti i livelli della vita sociale, specialmente nel mondo giovanile e studentesco, per la diffusione dell’educazione sanitaria e per la formazione della cultura del dono con riferimento alla ispirazione ed alla logica del Vangelo;
- tiene opportuni collegamenti con le altre associazioni di donatori di pari livello e con le Istituzioni regionali, al fine di coordinare le iniziative di raccolta del sangue, di migliorare le attività delle strutture trasfusionali pubbliche e di proporre novità normative ed organizzative all’ente Regione;
- segue il progresso e l’aggiornamento scientifico nel campo trasfusionale, contribuendo ad uno sviluppo più intenso della ricerca e della utilizzazione del sangue e dei suoi derivati e favorendo il buon uso del sangue;
- diffonde a livello regionale anche la donazione degli organi e del sangue midollare, affinché ciascuno si senta concretamente disponibile verso i propri fratelli.
- Pertanto ai sensi di quanto contenuto nel Codice del terzo settore in tema di attività di interesse generale l’Associazione svolge sul territorio regionale le seguenti attività:
- prestazioni sanitarie connesse alla donazione e alla raccolta del sangue e dei suoi componenti anche attraverso la gestione di strutture sanitarie fisse e mobili a ciò destinate;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa dirette a sviluppare la cultura del dono e dell’azione volontaria anche attraverso specifiche modalità organizzative dirette a realizzare formazione e/o aggiornamento professionale degli operatori del sistema organizzato per la donazione e raccolta del sangue;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale connessa alle finalità associative generali;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, attività idonee alla prevenzione del donatore e dei cittadini con progetti a doc;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso per i propri associati e i loro aderenti;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei donatori anche ai fini della promozione delle pari opportunità;
- promozione della legalità anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- collaborazione con le iniziative promosse dalla Consociazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d’Italia.
- Il Regionale Fratres Campania ODV può esercitare, inoltre attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti dalla Legge. L’individuazione di tali attività è operata dal consiglio di Amministrazione Regionale secondo le indicazioni Assembleari.
ART. 7 – RAPPORTI CON L’AUTORITÀ ECCLESIASTICA
- In relazione al carattere cristiano inerente alla propria vita associativa e a quella dei singoli associati, l’Associazione – anche attraverso il suo assistente spirituale – mantiene rapporti sostanziali e di riferimento con l’autorità ecclesiastica e con l’assistente spirituale nazionale Fratres.
ART. 8 – PATRIMONIO
- I mezzi finanziari di Regionale Fratres Campania ODV sono costituiti dalle quote associative dei Gruppi nella misura deliberata annualmente dall’Assemblea coerentemente con gli indirizzi assunti dalla Consociazione Nazionale Fratres; dai contributi di enti, associazioni, istituzioni, sodalizi e benefattori; da lasciti e donazioni; dalle altre entrate derivanti da attività diverse di cui al quarto comma dell’art. 6.
Regionale Fratres Campania ODV può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Il patrimonio Regionale Fratres Campania ODV è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie dirette al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 9 – RISORSE ECONOMICHE
- Le entrate del Regionale Fratres Campania ODV, che sono amministrativamente distinte da quelle dei singoli associati, sono costituite da:
- a) contributi e rimborsi previsti da disposizioni statali e/o regionali, nonché entrate derivanti da rapporti convenzionali;
- b) contributi di enti, istituzioni, sodalizi e benefattori;
- c) proventi derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del presente statuto;
- d) contributi di privati, lasciti e donazioni;
- e) eventuali provvidenze previste da leggi, atti amministrativi e/o progetti speciali per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- f) raccolte fondi;
- g) altre entrate da attività diverse.
ART. 10 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCI E LIBRI ASSOCIATIVI
- L’esercizio sociale inizia l’uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
- Entro il 31 marzo di ogni anno si delibera in ordine al bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso.
- Regionale Fratres Campania ODV provvede alla redazione del bilancio sociale secondo i parametri previsti dal Codice del terzo settore. L’Assemblea può deliberare la redazione del bilancio sociale anche in caso di non raggiungimento di tali limiti.
- I bilancio di cui al punto 2 è depositato in copia nella sede del Regionale Fratres Campania ODV unitamente alle relazioni annesse, durante i trenta giorni che precedono la relativa assemblea e finché sia approvato; gli associati possono prenderne visione. Lo stesso avviene per il bilancio sociale di cui al punto 3 se redatto, valgono le stesse norne di cui al punto 2, 4 e 5.
- Il Regionale Fratres Campania ODV provvede al deposito e alla pubblicazione del bilancio di cui al punto 2 e degli altri documenti amministrativi e rendicontativi in formato cartaceo e/o digitale in ottemperanza alle previsioni normative vigenti.
- L’associazione tiene i seguenti libri:
- a) libro degli associati, tenuto a cura del consiglio di Amministrazione Regionale;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività anche in modo occasionale tenuto a cura del Segretario Regionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea regionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio di Amministrazione Regionale;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di Amministrazione Regionale, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo regionale di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo regionale di conciliazione, tenuto a cura dello stesso organo.