Organi e Organismi di Fratres Campania

Linee Guida Gestione di una Fratres

Organo regionale di controllo

ART. 28 – COMPOSIZIONE

  1. Fratres Campania nomina un organo regionale di controllo al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge; può comunque nominare tale organo anche in caso di non raggiungimento di detti requisiti.
  2. L’organo regionale di controllo può essere collegiale o monocratico. Nel primo caso esso è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Regionale. Nel secondo caso è nominato dall’Assemblea Regionale su proposta del consiglio di Amministrazione regionale.
  3. In deroga al terzo comma dell’art. 3, nei limiti previsti dalla legge, i componenti dell’organo regionale di controllo possono essere retribuiti. La retribuzione viene deliberata dal consiglio di Amministrazione Regionale.
  4. In deroga al secondo comma dell’art. 32, chi è componente dell’Organo regionale di controllo può anche non essere iscritto a nessuno dei Gruppi associati.
  5. Il Presidente Regionale indice e presiede la riunione di insediamento dell’organo regionale di controllo entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; in caso di composizione collegiale, nel corso della riunione l’organo elegge fra i suoi membri il Presidente.

 

ART. 29 – FUNZIONI

  1. L’organo regionale di controllo del Regionale Fratres Campania ODV vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo regionale di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  2. L’organo regionale di controllo del Regionale Fratres Campania ODV esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che, se redatto, il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo regionale di controllo.
  3. I componenti dell’organo regionale del Regionale Fratres Campania ODV di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al consiglio di Amministrazione regionale notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  4. Se l’organo regionale di controllo del Regionale Fratres Campania ODV non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, il Regionale Fratres Campania ODV nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.