Organi e Organismi di Fratres Campania

Linee Guida Gestione di una Fratres

Organo regionale di conciliazione

ART. 30 – COMPOSIZIONE


1. L’organo regionale di conciliazione del Regionale Fratres Campania ODV è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea regionale.
2. Il Presidente del consiglio di Amministrazione regionale indice e presiede la riunione di insediamento dell’organo entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; nel corso della riunione l’organo elegge, fra i membri effettivi, il proprio presidente.

 

ART. 31 – FUNZIONI


1. L’organo regionale di conciliazione esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, l’attività di dirimere le controversie, entro il proprio territorio di competenza, tra:
a) i componenti di organi regionali e l’organo di appartenenza;
b) Gruppi e i referenti provinciali;

c) Donatori e Gruppi di appartenenza.
2. L’operatività dell’organo di conciliazione Regionale Fratres Campania ODV è stabilita dal regolamento di funzionamento redatto in analogia con quello dell’organo nazionale di conciliazione della Consociazione nazionale.
3. Le decisioni dell’organo regionale di conciliazione sono vincolanti per le parti per gli effetti sul rapporto associativo.