Organi e Organismi di Fratres Campania
Linee Guida Gestione di una Fratres
L’assemblea regionale
ART. 14 – COMPOSIZIONE
- l’Assemblea regionale è l’organo d’indirizzo del Regionale Fratres Campania ODV ed è composta dai legali rappresentanti dei gruppi affiliati.
- I componenti del consiglio di Amministrazione Regionale, dell’organo di controllo, dei Referenti provinciali, l’organo regionale di conciliazione, l’assistente spirituale regionale, il consulente sanitario regionale, il Coordinatore della Consulta Regionale Giovani Fratres hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza dell’Assemblea, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo comma.
3 componenti dell’Assemblea regionale aventi diritto di voto deliberativo possono delegare la loro funzione ad un componente del Consiglio Direttivo del gruppo rappresentato o, in via subordinata, al Rappresentante Legale di altro gruppo purché avente sede nella medesima provincia di riferimento. Ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
ART. 15 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI
- L’Assemblea regionale si riunisce ordinariamente entro il 30 Aprile di ogni anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo–dell’esercizio trascorso e se redatto, il bilancio sociale;
si riunisce, altresì, ogni quattro anni per il rinnovo degli organi.
- L’Assemblea regionale è altresì convocata con indicazione degli argomenti da trattare:
- a) in ogni tempo su conforme deliberazione del consiglio di Amministrazione Regionale.
- b) su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei suoi componenti.
- c) quando l’organo regionale di conciliazione o l’organo regionale di controllo, se presente, per gravi e motivate ragioni, da comunicare per scritto, ne richiedano all’unanimità la convocazione al consiglio di Amministrazione Regionale;
- d) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Consociazione Nazionale per problemi inerenti il Regionale Fratres Campania ODV o per iniziative di carattere generale;
- L’Assemblea regionale si riunisce di norma nel luogo prescelto dal consiglio di Amministrazione Regionale.
- L’Assemblea regionale è convocata dal Presidente Regionale mediante avviso scritto anche in formato digitale contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare;
l’avviso deve essere trasmesso ad un indirizzo postale o digitale certo, precedentemente comunicato dagli aventi diritto di partecipazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di spedizione postale cartacea l’avviso è spedito all’ultima sede comunicata del soggetto giuridico rappresentato.
- Nello stesso avviso è fissata anche per il medesimo giorno, purché almeno un’ora dopo rispetto all’orario previsto per la prima convocazione, l’adunanza in seconda convocazione, nel caso in cui la prima andasse deserta.
- Per le finalità della norma, favorire la massima partecipazione degli associati alle Assemblee, visto l’attuale comma 4 dell’articolo 24 del D.lgs. 117/2017 si prevede l’intervento all’Assemblea ed ai consigli di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
- Nel caso di l’impossibilità di collegamento audio-video si rimanda all’art. 16 comma 3.
ART. 16 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI
- Le riunioni dell’Assemblea regionale sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei componenti di cui al precedente articolo 14, primo comma; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un quarto dei componenti con voto deliberativo.
- Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è subordinata per legge o per statuto al voto favorevole di un quorum speciale.
- Nel caso di l’impossibilità di collegamento audio-video sia presente fin dall’inizio della riunione, e appaia manifesta l’impossibilità di risolvere il malfunzionamento tecnico in tempi congrui, l’Assemblea non può costituirsi ed è opportuno procedere alla sua riconvocazione per deliberare validamente sui punti all’ordine del giorno, a meno che non si tratti di Assemblea di prima convocazione e nell’avviso sia indicato il giorno della seconda convocazione. In tal caso non sarà necessaria la riconvocazione e l’Assemblea potrà avere luogo nella data di seconda convocazione.
ART. 17 – ATTRIBUZIONI
- L’Assemblea regionale:
- a) elegge il consiglio di Amministrazione Regionale, l’organo regionale di controllo e l’organo regionale di conciliazione;
- b) revoca gli organi di cui alla precedente lettera a), o singoli componenti degli stessi;
- c) delibera in ordine al bilancio consuntivo e se redatto il bilancio sociale;
- d) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico anche in armonia con le linee della Consociazione nazionale;
- e) delibera sulle modificazioni allo statuto;
- g) delibera sulle materie di cui al successivo titolo V;
- h) approva finanziamenti straordinari a qualsiasi titolo richiesti;
- i) approva impegni economici pluriennali;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera sulla esclusione degli associati ai sensi. dell’art. 47.
- l) esercita ogni altra funzione attribuitale dalla legge o dallo statuto.
ART. 18 – VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
- Le deliberazioni dell’Assemblea regionale sono adottate a maggioranza di voti espressi.
- Le delibere sono approvate dall’Assemblea con la presenza non inferiore alla metà più uno degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 16
2.1 Della delibera della modifica dello Statuto si dà comunicazione a Consociazione Nazionale.
- Le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto, allo scioglimento ed alla devoluzione dei beni sono adottate con la maggioranza del 3/4 prevista dall’articolo 21, terzo comma, del Codice civile.
ART. 19 – VERIFICA POTERI
- Almeno un’ora prima di quella stabilita per l’Assemblea regionale in prima convocazione si insedia la commissione verifica poteri, composta da tre membri, nominati dal consiglio di Amministrazione Regionale tra gli associati ai Gruppi aderenti.
- I membri della commissione verifica poteri non possono far parte delle liste dei candidati per l’elezione degli organi associativi.
- A cura del consiglio di Amministrazione Regionale vengono predisposti gli atti e quant’altro necessario al funzionamento della commissione verifica poteri.
- La commissione verifica poteri:
- a) nomina fra i suoi componenti il presidente ed il segretario;
- b) accerta l’identità dei rappresentanti degli aventi diritto al voto e il titolo di partecipazione all’Assemblea;
- c) accerta la regolarità delle deleghe;
- d) consegna la scheda per l’espressione del voto.
- Delle operazioni compiute dalla commissione verifica poteri viene redatto apposito verbale, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, viene depositato agli atti del Regionale Fratres Campania ODV.
- Nel caso di Assemblea elettiva, la commissione verifica poteri deve essere nominata almeno quattro mesi prima della data stabilita per tale riunione.
- Prima di ogni espressione di voto ciascun componente l’Assemblea regionale ha diritto di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale, accertato dal presidente dell’Assemblea.