Organi e Organismi di Fratres Campania
Linee Guida Gestione di una Fratres
Il consiglio di Amministrazione regionale
ART. 20 – COMPOSIZIONE
a) Il consiglio di Amministrazione regionale è l’organo operativo dell’Associazione.
b) Il consiglio di Amministrazione regionale è composto da un numero di sette membri, eletti dall’Assemblea tra gli associati ai gruppi aderenti.
c) Il numero dei membri, diversamente, può essere fissato dall’Assemblea che precede quella elettiva e deve soddisfare i seguenti requisiti,
I. purché dispari e non inferiori a cinque,
2. Il consiglio di Amministrazione regionale elegge nel proprio seno il Presidente Regionale, il vicepresidente, l’Amministratore Regionale e il Segretario Regionale al quale compete la redazione dei verbali dell’Assemblea e del consiglio di Amministrazione regionale e congiuntamente al Presidente Regionale li sottoscrive.
3. L’assistente spirituale regionale ed il consulente sanitario regionale sono invitati con diritto di voto consultivo alle riunioni del Regionale Fratres Campania ODV che trattano questioni inerenti le rispettive competenze individuate in analogia con quelle degli omologhi organismi nazionali.
4. Alle riunioni del consiglio di Amministrazione regionale viene invitato il coordinatore della Consulta regionale Giovani Fratres Campania, nominato secondo le modalità contenute nel regolamento della Consulta nazionale Giovani Fratres.
Il coordinatore della Consulta regionale Giovani Fratres Campania non è membro del consiglio di Amministrazione regionale e ha voto consultivo su tutte le questioni di competenza della Consulta stessa.
5. Alle riunioni del consiglio di Amministrazione regionale partecipa il Referente provinciale con diritto di voto attivo sulle questioni ricadenti e inerenti per la propria provincia.
ART. 21 – CONVOCAZIONE
1. Il consiglio di Amministrazione regionale si riunisce ogni anno entro il 31 marzo per deliberare il bilancio consuntivo o il rendiconto di cassa, di esercizio e sociale se attinente, al fine di sottoporli all’approvazione dell’Assemblea regionale.
Il consiglio di amministrazione regionale provvede ad annotare in calce al bilancio consuntivo, o in una nota integrativa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al quarto comma dell’art. 6 del presente Statuto.
2. Il consiglio di Amministrazione regionale si riunisce altresì in ogni tempo su convocazione scritta del Presidente Regionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, la richiesta deve indicare gli argomenti da trattare.
3. Il Presidente Regionale spedisce l’avviso di convocazione scritta agli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione;
3.1 la trasmissione è effettuata al domicilio indicato dai singoli aventi diritto mediante lettera raccomandata o tramite altro idoneo mezzo postale o telematico, purché sia attestata la data di invio.
4. In caso di urgenza il termine di cui al comma precedente è ridotto a tre giorni e la convocazione è effettuata tramite comunicazione digitale al recapito preventivamente depositato dai consiglieri.
5. Il consiglio di Amministrazione regionale si riunisce presso la sede sociale o eccezionalmente in altra sede indicata dal Presidente Regionale.
6. L’avviso di convocazione deve contenere: indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
ART. 22 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI
1. Le riunioni del consiglio di Amministrazione regionale sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è
subordinata per legge o per statuto al voto favorevole di un quorum speciale.
ART. 23 – VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni del consiglio di Amministrazione regionale sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità è subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.
ART. 24 – DECADENZE E SURROGAZIONI
1. I membri che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dal loro ufficio nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento di esecuzione dello statuto;
la pronuncia di decadenza è adottata dal consiglio di Amministrazione regionale a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere regionale, subentra chi ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro da lui surrogato.
3. Le surrogazioni di cui al comma precedente sono deliberate dal consiglio di Amministrazione regionale e hanno effetto immediato.
4. In caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni per oltre la metà dei consiglieri complessivamente eletti, il consiglio di Amministrazione regionale è sciolto e rinnovato dall’Assemblea regionale nella sua prima riunione utile.
ART. 25 – ATTRIBUZIONI
1. Il consiglio di Amministrazione regionale:
a) elegge, fra i suoi componenti, il Presidente Regionale, il Vicepresidente Regionale, il Segretario Regionale e l’Amministratore Regionale.
b) propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell’assistente spirituale regionale;
c) nomina il consulente sanitario regionale;
d) nomina la commissione verifica poteri;
e) nomina la commissione elettorale;
f) delibera in ordine alla pianta organica ed allo stato giuridico ed economico del personale dipendente;
g) adotta il bilancio consuntivo da sottoporre all’esame dell’Assemblea regionale;
h) adotta, se redatto, il bilancio sociale da sottoporre all’esame dell’Assemblea regionale;
i) delibera in ordine alla convocazione dell’Assemblea regionale;
k) assume ogni provvedimento di carattere generale inerente la vita e l’attività dell’Associazione;
l) approva progetti di formazione, informazione e comunicazione interni ed esterni all’Associazione;
m) approva i regolamenti di amministrazione e di funzionamento; dandone anche comunicazione a Consociazione Nazionale, in armonia con le linee operative della stessa;
n) nomina i delegati dell’Associazione determinandone le competenze e istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina dei componenti;
o) cura gli interessi dell’Associazione, in ogni caso con facoltà di conciliare, di transigere e di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative e di resistervi in ogni stato e grado di giurisdizione, pure per giudizi di revocazione e di cassazione;
p) ratifica sulle domande di ammissione dei nuovi affiliati;
q) cura la gestione amministrativa ordinaria dell’Associazione;
r) cura i rapporti con i gruppi attraverso i Referenti Provinciali, promuove consultazioni ed incontri per l’aggiornamento sulle disposizioni normative e in ordine alle attività a carattere regionale. Al Referente Provinciale, di cui alla successiva art 44, possono essere delegati compiti specifici non contenuti, su proposta del Presidente Regionale.
s) raccoglie e trasmette a Fratres Nazionale, attraverso piattaforma Software Information Fratres (SIF) la rilevazione dei dati statistici annuali dei Gruppi ricadenti nella Regione di competenza;
t) mantiene rapporti con le autorità e con le altre Istituzioni ed organizzazioni a livello regionale nel rispetto delle linee programmatiche concordando manifestazioni ed iniziative;
u) segue gli aspetti tecnici relativi alla legislazione regionale in materia di salute e di volontariato;
v) compie tutti gli atti di amministrazione e/o gestione che non rientrino nelle competenze di altri organi dell’Associazione ed esercita ogni altra funzione, nel rispetto delle leggi vigenti, dallo statuto, dai regolamenti e da altri atti amministrativi.